LEGGE 13 marzo 1980, n. 74

Type Legge
Publication 1980-03-13
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il notaio che ha presentato domanda di trasferimento alle sedi indicate nei bandi di concorso pubblicati entro il 31 dicembre 1977, per le quali non sia intervenuto provvedimento già eseguito mediante assunzione dell'esercizio delle funzioni notarili alla data di entrata in vigore della presente legge, deve trasmettere o presentare al Ministero di grazia e giustizia, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione, nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, del comunicato di cui all'articolo 2, dichiarazione contenente la conferma della domanda. Nel caso di pluralità di domande la dichiarazione dovrà altresì contenere l'ordine di preferenza delle sedi richieste. La domanda già proposta si considera rinunciata in mancanza della trasmissione o presentazione della dichiarazione o della indicazione dell'ordine di preferenza.

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