LEGGE 20 marzo 1980, n. 75
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Proroga di termine
Il termine del 29 febbraio 1980 di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1979, n. 610, è prorogato fino al 30 aprile 1980.
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