LEGGE 19 marzo 1980, n. 77
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Nelle regioni in cui non siano operanti le associazioni dei produttori, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1975, n. 306, i competenti organi delle regioni sono autorizzati ad esercitare la potestà attribuita agli assessori regionali dall'articolo 12 della stessa legge per il latte commercializzato negli anni 1979 e 1980.
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