LEGGE 19 marzo 1980, n. 79
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Nelle graduatorie degli idonei ai concorsi per l'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica, i candidati provenienti dagli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dalle scuole militari hanno la precedenza, a parità di merito, nel predetto ordine dopo gli orfani dei caduti per servizio.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.