DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1980, n. 90
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo tra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennita' di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' dell'art. 16 dell'accordo e dell'art. 11 dell'accordo amministrativo.
PERTINI COSSIGA - RUFFINI - REVIGLIO - PANDOLFI - SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 marzo 1980
Atti di Governo, registro n. 26, foglio n. 24
Accord
ACCORD ENTRE L'ITALIE ET LA SUISSE SUR LA RETROCESSION FINANCIERE EN MATIERE D'ASSURANCE-CHOMAGE DES TRAVAILLEURS FRONTALIERS Parte di provvedimento in formato grafico
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