La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La proroga dei contratti, degli assegni, delle borse di studio, degli incarichi e delle supplenze di cui al dodicesimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ha effetto senza soluzione di continuità a decorrere dal 31 ottobre 1979 fino all'espletamento della seconda tornata dei giudizi di idoneità e, per coloro che sono dichiarati idonei, fino all'inquadramento in ruolo. La proroga si intende riferita agli aventi titolo all'ammissione ai giudizi che siano in servizio alla stessa data del 31 ottobre 1979 e siano in possesso dei requisiti di cui al nono comma dello stesso articolo 7. Resta fermo quant'altro previsto dal dodicesimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28.