LEGGE 24 marzo 1980, n. 93
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le somme indicate nella lettera c) del primo comma dell'articolo 2 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, sono elevate a L. 195.340.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, di cui L. 31.34000.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio, ed a L. 12.750.000.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui L. 2.110.500.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio.
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