La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale costituiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno personalità giuridica di diritto privato.