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LEGGE 27 marzo 1980, n. 112

Current text a fecha 2001-05-12

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale costituiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno personalità giuridica di diritto privato.