LEGGE 3 aprile 1980, n. 115

Type Legge
Publication 1980-04-03
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per provvedere alle necessità di rinascita e di ripristino nelle zone delle regioni Umbria, Marche e Lazio danneggiate dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi, è assegnato un contributo speciale, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente di: a) lire 200 miliardi alla regione Umbria, in ragione di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1982; b) lire 45 miliardi alla regione Marche, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 25 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1982; c) lire 30 miliardi alla regione Lazio, in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1980, lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1981 e lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1982. Con le anzidette somme le citate regioni provvedono, anche a mezzo di delega agli enti locali e con finalità di sviluppo economico-sociale e di riassetto del territorio, di propulsione della produzione industriale e agricola, a tutti gli interventi di propria competenza, con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino o la ricostruzione di edifici pubblici, di uso pubblico, di acquedotti, di fognatura, di ospedali e strade non statali, di ogni altra opera d'interesse degli enti locali, alla concessione di contributi per il ripristino e la ricostruzione degli immobili privati danneggiati, nonchè agli interventi nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.