LEGGE 3 aprile 1980, n. 116

Type Legge
Publication 1980-04-03
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per le esigenze finanziarie connesse al completamento degli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici dell'agosto 1962 è assegnato alla regione Campania, per il quadriennio 1980-83, un contributo speciale di lire 190 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La spesa per l'anno finanziario 1980 è determinata in lire 30 miliardi. Con l'anzidetto contributo la regione Campania provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali e con finalità di sviluppo economico-sociale e di riassetto del territorio, di propulsione della produzione agricola artigianale, commerciale ed industriale, a tutti gli interventi di propria competenza, con particolare riguardo a quelli concernenti il ripristino e la ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e strade non statali, di ogni altra opera di interesse degli, enti locali, alla concessione di contributi per il ripristino e la ricostruzione degli immobili privati danneggiati, nonchè agli interventi nel settore agricolo, di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.