LEGGE 31 marzo 1980, n. 132
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al fine di assicurare la ricostruzione e la riattivazione, sulla base di progetti approvati dalla regione, dei reparti distrutti degli ospedali riuniti di Parma, è assegnata alla regione Emilia-Romagna la somma di lire 4.500 milioni, da destinare all'ente ospedaliero regionale "Ospedali riuniti di Parma" per gli scopi suddetti. Lo Stato è surrogato all'ente ospedaliero regionale "Ospedali riuniti di Parma" nel diritto al risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali responsabili.
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