LEGGE 31 marzo 1980, n. 140
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù. Le somme all'uopo necessarie sono iscritte negli stati di previsione del Ministero degli affari esteri. Per l'anno 1980 il contributo italiano al suddetto Fondo viene fissato in lire 130 milioni. Le occorrenze finanziarie relative agli esercizi successivi sono determinate con apposita autorizzazione di spesa da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.
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