LEGGE 24 aprile 1980, n. 146
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nel testo sostituito dall'articolo 5 della legge 13 aprile 1977 n. 114, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) gli interessi passivi pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nonche' gli interessi passivi ed oneri accessori pagati ai medesimi soggetti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili per i quali la deduzione e' ammessa per un importo complessivamente non superiore a quattro milioni di lire, salvo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58;". L'importo di lire due milioni indicato nel primo comma, lettera i), del citato articolo 10, e' elevato a lire due milioni e cinquecentomila. Le disposizioni dei commi precedenti hanno effetto relativamente agli oneri sostenuti dal 1 gennaio 1980.
Art. 2
I numeri 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti: "1) lire 108.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri, esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, per ammontare superiore a lire novecentosessantamila al lordo degli oneri deducibili; 2) le seguenti somme per i figli o affiliati minori di eta': L. 12.000 per un figlio; L. 24.000 per due figli; L. 36.000 per tre figli; L. 48.000 per quattro figli; L. 72.000 per cinque figli; L. 108.000 per sei figli; L. 144.000 per sette figli; L. 228.000 per otto figli; L. 108.000 per ogni altro figlio. La detrazione spetta anche per i figli permanentemente inabili al lavoro e per quelli di eta' non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito a condizione che non abbiano redditi propri per ammontare superiore a lire novecentosessantamila. Se uno dei coniugi non possiede redditi per ammontare superiore a lire novecentosessantamila la detrazione per i figli spetta all'altro coniuge in misura doppia. La detrazione per gli adottati e gli affiliati di un solo coniuge spetta a quest'ultimo in misura doppia. In caso di mancanza del coniuge la detrazione di cui al n. 1) si applica per il primo figlio e la quota detraibile in relazione al numero dei figli e' raddoppiata e l'ammontare di essa e' ridotto di lire ventiquattromila". Nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, l'importo di lire ottantaquattromila, indicato nel primo comma alla lettera a), e elevato a lire centosessantottomila; e gli importi di lire centoduemila e lire ottantaquattromila indicati nel secondo comma sono rispettivamente elevati a lire centottantaseimila e a lire centosessantottomila. Nel secondo comma dell'articolo 9, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nel primo periodo le parole: "saranno computate per i quattro decimi" sono sostituite dalle seguenti: "saranno computate per i sette decimi". Nell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, la misura del quaranta per cento, indicata nel quarto comma, e' elevata al settanta per cento. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 10 gennaio 1980, salvo quanto stabilito dalle disposizioni transitorie della presente legge.
Art. 3
Con effetto dal 1 gennaio 1980 ai possessori di redditi di lavoro dipendente e dei redditi di cui all'articolo 47, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, che da soli o con altri redditi non eccedono l'ammontare complessivo annuo lordo di lire 2 milioni 500 mila, compete un'ulteriore detrazione d'imposta di lire 52 mila annue rapportate al periodo di lavoro nell'anno. La detrazione trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Parimenti con effetto dal 1 gennaio 1980 sono abrogati gli articoli 59 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e 23 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33. (3) (5) ((6))
Art. 4
Per le unita' immobiliari destinate ad uso di abitazione, possedute dal contribuente in aggiunta a quella adibita ad abitazione principale ed utilizzate come residenze secondarie o comunque tenute a propria disposizione, il reddito dei fabbricati determinato a norma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e' aumentato di un terzo, con effetto dal 10 gennaio 1979. Sono esentate dall'aumento le unita' immobiliari adibite ad uso professionale. A decorrere dalla stessa data l'aumento previsto dal comma precedente si applica anche alle unita' immobiliari possedute da soggetti diversi dalle persone fisiche, che non costituiscono beni strumentali ai sensi degli articoli 40 e 52, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e che non sono destinate alla locazione. I possessori di unita' immobiliari per le quali non sia stata presentata la dichiarazione per l'accatastamento sono soggetti, qualora non dichiarino il relativo reddito e questo sia di ammontare annuo superiore a 800.000 lire, alla pena pecuniaria nella misura del 30, per cento del reddito accertato. La stessa pena si applica a coloro che omettono di dichiarare il reddito di costruzioni rurali adibite ad uso diverso da quello indicato nell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e per le quali non sia stata presentata la dichiarazione per l'accatastamento al catasto edilizio urbano, sempre che il reddito stesso ecceda il predetto ammontare di lire 800.000. Restano salve le sanzioni per l'omissione, l'incompletezza o l'infedelta' della dichiarazione dei redditi. Chi non dichiara i redditi dei fabbricati esenti dall'imposta locale sui redditi o li dichiara in misura inferiore per oltre un terzo del loro ammontare decade dal beneficio dell'esenzione a partire dal primo periodo di imposta per il quale ha commesso l'infrazione, ferme restando le sanzioni per l'omissione, l'incompletezza o la infedelta' della dichiarazione.
Art. 5
La Cassa depositi e prestiti e' esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche per gli esercizi decorsi.
PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA RIDUZIONE DELLE EVASIONI PER L'ANNO 1980
Art. 6
Il primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dal seguente: "Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacita' operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli articoli 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso". Al primo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente periodo: "Il controllo delle dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze che tengano anche conto della capacita' operativa degli uffici stessi".
Art. 7
L'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, come sostituito dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1976, n. 160, e' sostituito dal seguente: "Fermi restando i poteri in materia di accertamenti, controlli e verifiche attribuiti agli organi dell'Amministrazione finanziaria dalle singole leggi tributarie, la Guardia di finanza procede a controlli globali per tutti i tributi nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio. Il sorteggio e' effettuato, secondo criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro delle finanze, nell'ambito di categorie economiche e professionali, con riguardo al volume di affari risultante dalle dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto o ai redditi dichiarati agli effetti delle relative imposte ovvero con riguardo ad indizi di consistente evasione fiscale rilevabili da divari tra le dichiarazioni dei contribuenti e gli accertamenti degli uffici nonche' a specifici indici di capacita' contributiva desunti anche da fonti esterne all'Amministrazione finanziaria. Con lo stesso decreto il Ministro delle finanze puo' stabilire che fino al 10 per cento i sorteggi avvengano nei confronti della generalita' dei soggetti passivi di imposta. Con il decreto di cui al comma precedente puo' stabilirsi che i controlli si estendano agli amministratori e ai soci delle societa' ed ai componenti il nucleo familiare delle persone fisiche sorteggiate. I controlli previsti nei precedenti commi possono essere effettuati, con i criteri e le modalita' ivi indicati, anche da nuclei misti di funzionari delle amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, costituiti con decreto del Ministro delle finanze".
Art. 8
Nell'ambito del Ministero delle finanze sono istituiti i centri di servizio in numero non superiore a quindici. I centri di servizio ricevono le dichiarazioni ed i certificati sostitutivi presentati ai fini delle imposte sul reddito; provvedono alla liquidazione delle imposte dovute ed ai connessi controlli, alla esecuzione dei rimborsi ed alla formazione dei ruoli di pagamento. Provvedono altresi' al controllo dei versamenti alle esattorie ed agli istituti di credito ed alla gestione degli archivi delle dichiarazioni e dei certificati sostitutivi. Con decreti del Ministro delle finanze sono emanate le disposizioni necessarie per assicurare che i centri di servizio, destinati ad operare nelle zone di Roma e di Milano, inizino a funzionare entro il 31 dicembre 1980; a questo scopo e' autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 45 miliardi. (2a) Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 30 novembre 1980, sentita la commissione prevista dal primo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio e programmazione economica, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria al fine di: 1) definire le competenze territoriali dei centri di servizio avendo riguardo alle dimensioni ottimali di funzionamento, alla densita' dei contribuenti nel territorio ed alle infrastrutture esistenti; 2) definire i rapporti dei centri di servizio con i contribuenti e con gli altri uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, determinandone la dipendenza organica e funzionale avuto riguardo alla necessita' di separare le specifiche funzioni di accertamento dagli altri adempimenti relativi alla gestione, liquidazione delle dichiarazioni ed ai controlli connessi alle imposte dovute; 3) integrare entro il limite massimo di cinquemila unita' le dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione delle finanze e provvedere alla copertura dei relativi posti mediante procedure accelerate, da espletare anche in deroga alle disposizioni di carattere generale vigenti in materia di pubblici concorsi, nonche' attraverso concorsi speciali, anche per soli titoli, riservati agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere immediatamente inferiori dell'Amministrazione delle finanze. Se la commissione di cui al comma precedente non esprime il proprio parere nel termine di quarantacinque giorni dall'invio degli schemi di decreto, il Governo provvede egualmente, dandone comunicazione al Parlamento. Il Ministro delle finanze, al fine di dotare i centri di servizio dei beni immobili occorrenti, e' autorizzato a provvedere mediante la costruzione, l'acquisto o la locazione degli stessi. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze sono stabilite le misure di sicurezza richieste per gli immobili da adibire a centri di servizio. La costruzione di essi puo' essere data in concessione a societa' con prevalente partecipazione statale anche indiretta. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327)).((18)) Le opere per la costruzione dei beni immobili, di cui ai commi precedenti, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili e, fino alla loro completa esecuzione, si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Il Ministro delle finanze e' autorizzato a stipulare contratti e convenzioni al fine di realizzare, anche mediante affidamento ad una o piu' societa' con prevalente partecipazione statale anche indiretta, la costruzione o l'adattamento delle strutture immobiliari dei centri di servizio, l'acquisizione e la istallazione delle relative macchine elettrocontabili, apparecchiature elettroniche ed attrezzature, comprese quelle per la sicurezza, e l'acquisizione dei mezzi tecnici, arredi, altri beni nonche' di servizi, anche per l'acquisizione dei dati su supporto magnetico ed il trasporto o il deposito temporaneo degli atti e documenti inerenti od occorrenti all'attivita' dei centri. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, il Ministro delle finanze puo' stipulare una o piu' convenzioni concernenti l'affidamento ad una societa' specializzata, a prevalente partecipazione statale anche indiretta, secondo i criteri ed in conformita' agli obiettivi fissati dall'amministrazione finanziaria e sotto la direzione e la vigilanza degli organi competenti della stessa, dei compiti di analisi e progettazione delle procedure d'automazione, nonche' di realizzazione e manutenzione dei relativi programmi elaborativi. Parimenti puo' essere affidata la gestione operativa dei reparti di elaborazione dati dei centri di servizio per il tempo occorrente alla completa funzionalita' di detti reparti. I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo della societa' affidataria comunque addetti ai compiti di cui al presente comma sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio. In caso di violazione di tale dovere si applicano le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale. I contratti di locazione di immobili ed i contratti e le convenzioni di cui ai due commi precedenti sono stipulati e le relative spese sono fatte anche in deroga alle norme sulla contabilita' dello Stato ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.
Art. 9
((IL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)).
Art. 10
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133)).
Art. 11
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133)).
Art. 12
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