DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1980, n. 156
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Lo statuto dell'Universita' di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 147 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono aggiunte le seguenti nuove scuole: scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio - scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia.
Art. 2
Dopo l'art. 196, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio e della scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia: Scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio Art. 197. - Viene istituita nella facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Palermo la scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio con sede presso il reparto di patologia medica I. Il corso di studi ha la durata di tre anni. La durata complessiva del corso di studi non e' suscettibile di abbreviazione. La frequenza alla scuola e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le singole prove di esame. Alla scuola vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ai quali dopo aver superato l'esame finale, e' rilasciato il diploma di specialista in diabetologia e malattie del ricambio. Il numero complessivo degli iscritti e' di quattro per ogni anno di corso. L'ammissione al corso di specializzazione avviene per titoli ed esami. Art. 198. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: anatomia e citomorfologia funzionale; elementi di genetica del diabete e delle malattie del ricambio; metodi di analisi chimica e quantitativa; patologia molecolare; fisiopatologia clinica del diabete e delle malattie del ricambio; elementi di biometria e statistica (complementare). 2° Anno: patologia sperimentale metabolica; semeiotica fisica e funzionale del diabete e delle malattie del ricambio; clinica del diabete e delle malattie del ricambio (I); medicina sociale e preventiva del diabete e delle malattie del ricambio; neuropatologia del diabete e delle malattie del ricambio (complementare); fisiopatologia e clinica ostetrica ginecologica del diabete e delle malattie del ricambio (complementare). 3° Anno: clinica del diabete e delle malattie del ricambio (II); farmacologia e terapia medica del diabete e delle malattie del ricambio; dietologia del diabete e delle malattie del ricambio; elementi di psicologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare); oftalmologia del diabete e nelle malattie del ricambio (complementare). Art. 199. - La direzione della scuola e' affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo o, in carenza, ad un professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in diabetologia e malattie del ricambio devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia Art. 200. - La scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia ha sede presso il reparto di geriatria e gerontologia e conferisce il diploma di specialista in geriatria e gerontologia. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi e' di otto per anno di corso e complessivamente di trentadue iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: farmacologia (annuale); principi e tecniche della riabilitazione della patologia dell'apparato locomotore (annuale); anatomia e istologia patologica (biennale I); biologia della senescenza (biennale I); fisiopatologia (biennale I); geriatria sociale (biennale I); semeiotica (biennale I); principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale I). 2° Anno: principi e tecniche della riabilitazione cardiovascolare e respiratoria (annuale); anatomia e istologia patologica (biennale II); biologia della senescenza (biennale II); fisiopatologia (biennale II); geriatria sociale (biennale II); semeiotica (biennale II); radiologia e radioterapia (biennale I); principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale II). 3° Anno: neurologia (annuale); principi e tecniche della riabilitazione neurologica (annuale); psicologia (annuale); radiologia e radioterapia (biennale II); principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale III); clinica geriatrica (biennale I); terapia medica (biennale I); pratica geriatrica extraospedaliera (biennale I). 4° Anno: chirurgia geriatrica (annuale); formazione degli operatori geriatrici (annuale); principi e tecniche della riabilitazione nel campo delle funzioni cerebrali superiori (annuale); principi e tecniche di riattivazione, terapia occupazionale; geragogia (annuale); psicogeriatria (annuale); clinica geriatrica (biennale II); terapia medica (biennale II); pratica geriatrica extraospedaliera (biennale II). La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in geriatria e gerontologia devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
PERTINI VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 aprile 1980
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 28
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