DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1980, n. 158
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 124, 125, 126, 127, 128, 129, relativi alla scuola di specializzazione per medici laboratoristi, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in biologia clinica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in biologia clinica Art. 124. - La scuola di specializzazione in biologia clinica ha sede presso gli istituti di chimica biologica e di microbiologia e conferisce il diploma di specialista in biologia clinica. La scuola di specializzazione in biologia clinica ha lo scopo di preparare sul piano scientifico e tecnico i medici che intendono dedicarsi particolarmente alle analisi di laboratorio chimico-cliniche e microbiologiche applicate alla clinica. Art. 125. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 126. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. Art. 127. - La durata del corso di studi e' di quattro anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi e' di cinque per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 128. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) chimica biologica generale; 2) fondamenti di chimico-fisica biologica; 3) batteriologia generale; 4) biochimica analitica I; 5) tecnica dei prelevamenti; 6) fisiopatologia I; 7) fondamenti di statistica biologica. 2° Anno: 8) chimica biologica speciale di organi e tessuti; 9) fisiopatologia II; 10) ematologia ed ematochimica I; 11) batteriologia speciale; 12) immunologia e sierologia; 13) biochimica analitica II. 3° Anno: 14) nozioni di igiene e legislazione sanitaria; 15) ematologia ed ematochimica II; 16) chimica clinica; 17) immunochimica; 18) parassitologia; 19) virologia. 4° Anno: 20) analisi biologico-tossicologiche; 21) endocrinologia clinica e dosaggi ormonali; 22) micologia; 23) enzimologia clinica; 24) automazione e controlli di qualita'; 25) metodiche microanalitiche; 26) microscopia clinica e citodiagnostica. Art. 129. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in biologia clinica gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione e nell'espletamento di prove pratiche.
PERTINI VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 aprile 1980
Registro n. 38 istruzione, foglio n. 31
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