DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1980, n. 162

Type DPR
Publication 1980-01-14
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 105, relativo alla scuola di specializzazione in oncologia, e' soppresso e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in oncologia Art. 105. - La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso l'istituto di patologia generale e conferisce il diploma di specialista in oncologia. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi e' di quindici per anno di corso e complessivamente di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: patologia generale dei tumori (I); oncologia sperimentale (I); anatomia ed istologia patologica dei tumori (I); epidemiologia dei tumori; cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria; immunologia dei tumori. 2° Anno: patologia generale dei tumori (II); oncologia sperimentale (II); anatomia ed istologia patologica dei tumori (II); citodiagnostica dei tumori; prevenzione clinica e tecniche diagnostiche e di laboratorio; radiodiagnostica dei tumori; oncologia medica (I); oncologia chirurgica (I). 3° Anno: oncologia medica (II); oncologia chirurgica (II); radioterapia dei tumori; oncologia dell'apparato genitale femminile; oncologia pediatrica; principi di riabilitazione oncologica; organizzazione della lotta contro i tumori. La scuola provvede ad organizzare seminari e conferenze su specifici argomenti con l'integrazione di quelli elencati nello statuto. La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno e' condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del triennio per ottenere il diploma i candidati devono presentare una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

PERTINI VALITUTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 aprile 1980

Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 37

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