DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1980, n. 168
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;
Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonche' delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
Lo statuto dell'Universita' di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 171, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia: Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia Art. 172. - La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia ha sede presso la clinica dermosifilopatica dell'Universita' degli studi di Trieste e conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia. L'obbligo della frequenza presso la clinica dermosifilopatica di Trieste per tutto l'anno accademico puo' essere ridotto ad un mese per gli specializzandi che operino assiduamente in qualita' di assistenti o di aiuti presso reparti dermatologici di altri ospedali regionali. E' obbligatorio il superamento degli esami di un corso per l'ammissione al corso successivo. Art. 173. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo di clinica dermosifilopatica o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 174. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. Art. 175. - La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 176. - Il numero massimo degli allievi e' di tre per anno di corso e complessivamente di nove iscritti per l'intero corso di studi. Art. 177. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 178. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia ed istologia normale della cute; 2) fisiologia della cute e degli annessi cutanei; 3) anatomia e fisiologia dell'apparato genitale; 4) microbiologia; 5) tecniche di laboratorio applicate alla disciplina; 6) semeiotica dermatologica e venereologica. 2° Anno: 1) patologia delle malattie cutanee; 2) patologia delle infezioni veneree; 3) istopatologia e citologia dermatologica e venereologica; 4) immunopatologia cutanea; 5) dermatologia allergologica e professionale; 6) angiologia; 7) sessuologia. 3° Anno: 1) clinica delle malattie cutanee; 2) clinica delle infezioni veneree; 3) dermatologia pediatrica; 4) farmacologia e terapia; 5) fisioterapia dermatologica; 6) cosmetologia; 7) chirurgia plastica riparatrice; 8) igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione. Art. 179. - Il corso di lezioni deve essere impartito mediante almeno cinquanta lezioni annuali, comprensive delle varie materie, e la frequenza giornaliera degli iscritti non deve essere inferiore alle quattro ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico. Gli specializzandi hanno percio' obbligo di fare esercitazione pratica nei reparti, negli ambulatori e nei laboratori, oltre a seguire i corsi di lezioni ad essi impartiti. Gli esami di profitto vengono sostenuti in due sessioni. L'esame di diploma consiste nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema assegnato al candidato ventiquattro ore prima della prova. Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia sono cosi' fissate: tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.000 costo libretto di iscrizione . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.000 tassa annuale di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . L. 300.000 soprattassa annuale esami di profitto . . . . . . . . . . . L. 10.000 contributo annuale clinica e laboratorio . . . . . . . . . L. 100.000 tassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000
PERTINI VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 aprile 1980
Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 45
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