DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1980, n. 191

Type DPR
Publication 1980-02-14
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 8 giugno 1978, n. 297, recante provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord-Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta: Sono approvate le norme di esecuzione della legge 8 giugno 1978, n. 297, che, vistate dal Ministro dei trasporti sono annesse al presente decreto.

PERTINI COSSIGA - PRETI - PANDOLFI - ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 maggio 1980

Atti di Governo, registro n. 28, foglio n. 14

Norme di esecuzione della Legge 8 giugno 1978, n. 297 - art. 1

NORME DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1978, N. 297 Art. 1. Campo di applicazione Nel presente regolamento con il termine "legge" e' indicata la legge 8 giugno 1978, n. 297, recante provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord-Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea.

Norme di esecuzione della Legge 8 giugno 1978, n. 297 - art. 2

Art. 2. Revisione annua parametrica A base della revisione parametrica prevista dall'art. 3 della legge, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello considerato, sono da porre le spese di esercizio, con riferimento a quelle accertate per il 1975. A tali spese saranno apportate le variazioni necessarie per escludere gli oneri eccezionali o straordinari normalmente non ripetibili, quelli relativi al personale non compreso nell'organico regolarmente approvato o derivanti da retribuzioni non riconosciuti e quelli non finalizzati alla migliore produttivita' dei servizi, valutata anche comparativamente con quella di altre aziende del settore. Saranno inclusi invece quegli oneri che, sebbene non sostenuti nel 1975, si sarebbero pero' dovuti sostenere, a giudizio dell'amministrazione, per normale manutenzione degli impianti e dei materiali. Dell'importo convenzionale delle complessive spese di esercizio cosi' determinate si fissano le incidenze percentuali della spesa di personale, compresi gli oneri assistenziali e previdenziali, e delle rimanenti spese di esercizio. Circa gli oneri previdenziali, l'accantonamento annuale per l'indennita' di buonuscita al personale, e' ammissibile limitatamente all'aliquota prevista dai vigenti accordi nazionali di categoria. I coefficienti annuali di variazione dei costi dal 1977 al 1979, con riferimento ai costi-base del 1975, si determinano per ciascuna azienda con i criteri che seguono: A) per l'aggiornamento della effettiva spesa di personale ammessa per il 1975 si opera secondo le seguenti procedure: 1) s'imposta un organico-tipo basato su un limitato numero di livelli retributivi piu' rappresentativi suddividendo tra i predetti livelli, agli effetti della ponderabilita', tutti i dipendenti - compresi i dirigenti - costituenti la pianta organica; 2) per ciascun livello retributivo s'individua il costo unitario basato sulla paga dell'anno 1975 al 3° scatto di anzianita', compresi gli oneri assistenziali e previdenziali, con l'inclusione di eventuali incidenze per oneri aventi carattere di generalita' purche' riconosciuti dall'amministrazione; 3) si determina il costo teorico complessivo di tutto il personale per l'anno base 1975 sommando i prodotti del costo unitario, attribuito a ciascun livello retributivo, per il numero di agenti raggruppati in ciascun livello, come indicato al punto 1); 4) con le stesse procedure di cui ai punti 2) e 3) si determina, per ciascuno degli anni in cui opera la revisione, il costo unitario per ogni livello retribuito ed il corrispondente costo teorico complessivo; 5) si perviene alla determinazione del coefficiente di aggiornamento del costo del personale per ciascuno dei predetti anni - da applicare alla effettiva complessiva spesa di personale ammessa per l'anno base 1975 - attraverso il quoziente tra il costo teorico complessivo determinato per l'anno preso in considerazione agli effetti della revisione, come da punto 4) ed il costo teorico complessivo dell'anno base 1975, come da punto 3). B) per l'aggiornamento del complesso delle effettive rimanenti spese di esercizio ammesse per il 1975, le variazioni dei costi sono da riferire alle voci fondamentali concernenti: l'energia per la trazione sia elettrica che a gasolio; i metalli ferrosi, quali i profilati, tondini per cemento armato, rotaie UNI 50; i metalli non ferrosi quali il rame in filo, bronzo in pani, piombo in pani, alluminio in lastre; il cemento tipo 425; il rovere e faggio per traverse, e, ove ricorra, perche' non previsto in organico il personale necessario all'ordinaria manutenzione, la retribuzione oraria lorda dell'operaio qualificato, operando secondo le seguenti procedure: 1) sulla base delle spese riconosciute per i consumi di ciascuno dei suddetti materiali per l'anno base 1975 si determinano le aliquote percentuali della spesa di ogni singolo materiale su quella complessiva ammessa per tutti i materiali presi in esame; 2) la variazione dei costi unitari si determina attribuendo alle predette voci fondamentali per l'anno base 1975 e per gli anni in cui si effettua la revisione: i prezzi medi ponderali di quelli indicati per i vari periodi di ciascun anno nei bollettini dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato; 3) si perviene alla determinazione del coefficiente di aggiornamento dei costi per ciascuno degli anni suddetti - da applicare alle effettive complessive rimanenti spese di esercizio ammesse per l'anno base 1975 - sommando gli indici ricavati per ciascun tipo di detto materiale, attraverso il quoziente tra il prezzo dell'anno considerato e quello del 1975, da moltiplicare per l'aliquota d'incidenza di cui al punto 1).

Norme di esecuzione della Legge 8 giugno 1978, n. 297 - art. 3

Art. 3. Conto economico di esercizio Per il conseguimento della sovvenzione le aziende, sono obbligate a tenere distinto il conto economico dei servizi sovvenzionabili dallo Stato da quello generale attinente ad altri servizi o a qualsiasi altra attivita'. In sede di determinazione del limite massimo di sovvenzione, il conto economico dei servizi sovvenzionabili puo' essere assoggettato a revisione.

Norme di esecuzione della Legge 8 giugno 1978, n. 297 - art. 4

Art. 4. Incentivazione e penalizzazione Agli effetti dell'incentivazione prevista dall'art. 5 della legge e da corrispondersi a richiesta delle aziende, a fronte dell'aumento delle unita' di traffico, e' da valutare il maggior prodotto lordo depurato da quello dovuto agli aumenti tariffari eventualmente intervenuti nell'anno considerato, nonche' da quello determinato esclusivamente da eventi estranei alla gestione aziendale. La riduzione di organico prevista nello stesso art. 5 comprende anche l'eventualita' che sia impiegato un quantitativo di personale inferiore a quello stabilito nell'organico; in tal caso la minore spesa si determina in base al costo medio unitario. Al quantitativo di personale effettivamente impiegato deve pero' essere aggiunto un numero teorico di agenti pari al quoziente tra la spesa sostenuta per lavoro straordinario e il costo medio unitario. La spesa per lavoro straordinario, da prendere in considerazione ai fini di quanto previsto nel precedente comma, e' soltanto quella relativa a prestazioni straordinarie effettuate in maniera ricorrente per fronteggiare le effettive carenze di personale rispetto ai quantitativi stabiliti in organico. Sono escluse dalla penalizzazione di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge le riduzioni di unita' di traffico dovute ad una riduzione di viaggiatori del trasporto merci determinata da cause obiettive riconosciute dall'amministrazione.

Norme di esecuzione della Legge 8 giugno 1978, n. 297 - art. 5

Art. 5. Oneri finanziari Ai fini della valutazione degli oneri finanziari considerati dall'art. 7 della legge, i computi da eseguire per la determinazione della congruita' degli interessi passivi ammissibili, entro i limiti di quelli contabilizzati, vanno basati sui seguenti elementi: a) disavanzo ritenuto ammissibile, al lordo di sussidi, sovvenzioni e contributi, con esclusione sia degli interessi passivi contabilizzati (che saranno pero' riammessi nella misura che il computo in parola giustifichera) e sia dei costi che non danno luogo ad effettivo movimento finanziario, quali gli accantonamenti di qualsiasi natura. Il disavanzo annuo ammesso verra' ripartito nei dodici mesi dell'anno, con maggiore accentuazione in quelli in cui maturano particolari oneri nel caso di esercizi con andamento stagionale la perdita sara' da considerare con maggiore accentuazione nei mesi di piu' scarso traffico. Lo scoperto finanziario iniziale e' costituito dal disavanzo di cassa risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, aumentato degli interessi passivi ammissibili per detto anno sulla base del particolare computo eseguito; b) pagamenti che, a qualsiasi titolo, siano stati corrisposti all'azienda nel corso dell'anno, quali sovvenzioni trimestrali, sussidi, contributi, conguagli anche se riferiti ad esercizi precedenti. Detti pagamenti sono da riportare al mese successivo a quello della data di emissione dei relativi provvedimenti; c) tasso medio ponderato, da determinare sulla base dei tassi computati dai vari enti creditori, non eccedente, comunque, quello previsto dal cartello interbancario, o, in mancanza, quello primario praticato dai singoli istituti.

Norme di esecuzione della Legge 8 giugno 1978, n. 297 - art. 6

Art. 6. Vincoli al pagamento A garanzia della regolare esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria agli impianti ed al materiale rotabile, sara' individuato l'ammontare della relativa spesa, da trattenere sulle singole trimestralita' di sovvenzione e da versare alla tesoreria dello Stato per essere utilizzato in base alle modalita' previste dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge.

Norme di esecuzione della Legge 8 giugno 1978, n. 297 - art. 7

Art. 7. Norme transitorie In relazione alla diversa posizione delle aziende contemplate all'art. 9 della legge si provvede nel modo seguente: a) per la ferrovia Circumvesuviana, per la quale non e' stata ancora disposta la seconda revisione della sovvenzione ai sensi dell'[art. 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-08-02;1221~art8), si opera, sulla base delle risultanze consuntive ammissibili, la revisione del precedente piano finanziario per il periodo gia' considerato su risultanze presunte, intercorrente tra la precedente revisione ed il 31 dicembre 1976; b) per le ferrovie Nord-Milano e Cumana, per le quali e' stata disposta la terza revisione della sovvenzione in applicazione dell'[art. 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1080](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1971-11-29;1080~art1), si integra la misura della sovvenzione in atto in funzione di quanto previsto dall'art. 9 della legge per il periodo, gia' considerato a preventivo, intercorrente tra l'ultima revisione ed il 31 dicembre 1976; c) per la ferrovia Circumflegrea, che non ha fruito dell'applicazione della [legge 2 agosto 1952, n. 1221](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1952-08-02;1221), si proseguono gli interventi finanziari con sussidi integrativi di esercizio ai sensi dell'[art. 27, lettera b) del regio decreto 29 luglio 1938, n. 1121](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1938-07-29;1121~art27-letb), sia per la copertura della perdita ritenuta ammissibile per il periodo anteriore al 1977, che per quella relativa al periodo successivo, sino a quando non si fara' luogo alla determinazione della sovvenzione ai sensi dell'art. 3 della legge.

Norme di esecuzione della Legge 8 giugno 1978, n. 297 - art.8

Art. 8. Fondo comune per il rinnovo degli impianti e materiale rotabile Lo stanziamento annuale relativo al fondo comune previsto dall'art. 10 della legge va iscritto nel titolo relativo alle spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Nella utilizzazione del fondo comune possono essere prescritte forniture di tipo unificato, ove sia possibile realizzare una economia di spese compatibilmente con le speciali necessita' aziendali. I fondi che risultano disponibili presso le varie aziende sino al 1978 sono utilizzabili per le aziende intestatarie fino al loro esaurimento. Nella destinazione delle disponibilita' del fondo comune dovra', in via prioritaria, garantirsi la completa copertura finanziaria di lavori e forniture gia' approvati per i quali sia stata prevista l'utilizzazione di quote pluriennali di fondi di rinnovo. Gli impegni di spesa a carico del fondo comune possono avere anche carattere pluriennale e, comunque, non possono superare un triennio. Le somme impegnate per le singole aziende o gestioni commissariali saranno versate in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per ciascuna azienda interessata. I prelevamenti da tali conti saranno disposti dal predetto Ministero sulla base degli stati di avanzamento delle opere e/o delle forniture in corso di esecuzione. Il materiale mobile, le opere e gli impianti realizzati in tutto o in parte mediante la utilizzazione del fondo comune, sono di proprieta' dello Stato in relazione all'incremento di valore e in proporzione all'intervento finanziario erogato ai sensi dell'art. 10 della legge. La stima relativa alla determinazione della quota di ammortamento prevista dal quarto comma del citato art. 10 deve farsi in relazione allo stato preesistente all'intervento per rinnovo o sostituzione. L'importo da ammortizzare andra' ripartito per un numero di anni non superiore a dieci, in relazione alla entita' della spesa ed alla durata della concessione. Ove le somme stanziate a carico del fondo comune non siano utilizzate dal concessionario senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dall'amministrazione, l'eventuale maggior onere relativo alle opere e forniture resta a carico del concessionario medesimo, fermo restando l'integrale proprieta' dello Stato delle opere e forniture eseguite. Il concessionario puo' incorrere nelle sanzioni previste dalle norme generali e particolari che disciplinano la concessione, ove non realizzi, nei termini stabiliti dall'amministrazione, senza giustificato motivo, gli interventi per i quali sono state stanziate le somme. Ai fini del coordinamento e realizzazione degli interventi a carico del fondo, entro il 30 aprile di ogni anno il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, predispone un piano previsionale degli interventi da effettuare a carico del fondo nel triennio successivo, da inviare al Ministero del tesoro affinche', in relazione alle risorse disponibili, fissi il complessivo ammontare, della spesa destinabile a tale settore.

Norme di esecuzione della Legge 8 giugno 1978, n. 297 - art. 9

Art. 9. Tariffe L'eccedenza di spesa superiore al 20 per cento previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge dovra' essere fronteggiata con aumenti tariffari che possono disporsi anche per il periodo immediatamente successivo, ma con destinazione dei maggiori introiti fino a copertura della perdita rimasta scoperta per il periodo pregresso. In questo caso le aziende interessate dovranno indicare nelle istanze per gli aumenti tariffari, da presentare tempestivamente, in relazione alle variazioni accertate come dal successivo comma, la residua perdita arretrata da coprire con i maggiori introiti. Ai fini dell'adeguamento delle tariffe le variazioni subite dai costi di esercizio dovranno essere rilevate con scadenza semestrale. L'adeguamento stesso dovra' tener conto della eventuale prevalente incidenza che per le ferrovie in concessione hanno i biglietti di abbonamento rispetto a quelli di corsa semplice.

Norme di esecuzione della Legge 8 giugno 1978, n. 297 - art. 10

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