LEGGE 22 maggio 1980, n. 193
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il numero 7) del primo comma dell'art. 2 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è abrogato. Le operazioni per l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini che acquistano il diritto elettorale in applicazione del disposto del primo comma possono avere luogo fino al 24 maggio 1980.
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