LEGGE 16 maggio 1980, n. 201

Type Legge
Publication 1980-05-16
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione culturale e scientifica tra l'Italia ed il Portogallo, firmato a Lisbona il 24 marzo 1977.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XVIII dell'accordo stesso.

PERTINI COSSIGA - COLOMBO - REVIGLIO - SARTI - BIASINI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Accordo - art. I

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA TRA L'ITALIA E IL PORTOGALLO IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE Allo scopo di rafforzare i rapporti di amicizia esistenti fra i due Paesi e di sviluppare le relazioni nel campo culturale, artistico, scientifico e tecnico e nello spirito delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO, hanno concordato quanto segue: Articolo I Ciascuna delle Parti Contraenti favorira' la creazione nelle Universita' e in altri Istituti d'insegnamento superiore, di cattedre, lettorati e corsi liberi di lingua, letteratura e storia dell'altra Parte.

Accordo - art. II

Articolo II 1. Ciascuna delle Parti Contraenti potra' creare e mantenere istituzioni culturali nel territorio dell'altra, in conformita' con la rispettiva legislazione vigente e secondo le condizioni da fissare da ambo le Parti. 2. L'espressione "istituzioni culturali" comprende Istituti di cultura, scuole, istituti scientifici e culturali, biblioteche, cineteche e archivi musicali che abbiano per obiettivo l'esecuzione del presente Accordo. 3. Le due Parti determineranno quali siano gli organismi gia' esistenti nei due Paesi che potranno essere riconosciuti ufficialmente come istituzioni culturali, di cui al precedente paragrafo. 4. Per l'esecuzione di quanto e' disposto nei paragrafi precedenti, le Parti Contraenti definiranno accordi con scambio di note.

Accordo - art. III

Articolo III Le Parti Contraenti favoriranno i contatti diretti fra le Universita' ed altri istituti d'insegnamento superiore e appoggeranno, nei limiti del possibile, l'organizzazione e lo sviluppo di: a) scambio di professori, studiosi, scienziati, conferenzieri, specialisti e ricercatori; b) corsi di vacanze destinati a studenti e professori; c) visite di studio, individuali o in gruppo.

Accordo - art. IV

Articolo IV Le Parti favoriranno la cooperazione fra le istituzioni scientifiche e di ricerca dei due Paesi con: a) visite reciproche di scienziati e di ricercatori, per studio, documentazione, scambio di esperienze, conferenze e relazioni; b) scambio di libri, pubblicazioni e altro materiale di informazione e documentazione scientifica e tecnica; c) stipulazione di accordi o intese specifiche di mutua collaborazione.

Accordo - art. V

Articolo V Le Parti Contraenti favoriranno una stretta collaborazione fra le associazioni scientifiche, artistiche e culturali e gli organismi educativi e professionali dei due Paesi, al fine di garantire un'assistenza reciproca nel campo delle attivita' intellettuali, artistiche, scientifiche, tecniche, sociali ed educative.

Accordo - art. VI

Articolo VI Ciascuna Parte Contraente concedera' annualmente, su base di reciprocita', borse di studio e di specializzazione, che permettano a cittadini dell'altra Parte di iniziare o proseguire nel suo territorio i propri studi, lavori e ricerche, o di perfezionare la propria formazione artistica, culturale e scientifica.

Accordo - art. VII

Articolo VII Le Parti Contraenti studieranno la possibilita' di stabilire i criteri e le condizioni di equipollenza degli studi effettuati o dei titoli e diplomi conferiti dalle Autorita' competenti dell'altra Parte e, a tal fine, esamineranno la possibilita' di concludere accordi specifici.

Accordo - art. VIII

Articolo VIII Ciascuna Parte Contraente si adoperera', nei limiti consentiti dalla rispettiva legislazione, perche' i manuali utilizzati nei propri istituti scolastici non contengano inesattezze sulla vita e la cultura dell'altro Paese.

Accordo - art. IX

Articolo IX Le Parti Contraenti, allo scopo di favorire la reciproca conoscenza della storia, della letteratura, delle arti plastiche, della musica, del teatro, della danza e della cinematografia, nonche' di ogni altra attivita' artistica e culturale, si impegnano a promuovere nei limiti del possibile: a) viaggi di scrittori, artisti, compositori, cineasti e di altre personalita' legate alla vita culturale, al fine di realizzare visite d'informazione, conferenze, o di partecipare ad esposizioni, festivals, concerti e spettacoli; b) congressi, conferenze, colloqui e seminari; c) esposizioni artistiche, scientifiche e documentarie; d) spettacoli teatrali e di danza; e) spettacoli, concerti o audizioni, sia di complessi artistici che di solisti; f) settimane o festivals cinematografici e proiezioni di films didattici, scientifici, artistici e culturali; g) diffusione di programmi radio-televisivi; h) diffusione di opere letterarie, artistiche, scientifiche, tecniche ed altre.

Accordo - art. X

Articolo X 1. Le Parti Contraenti favoriranno e appoggeranno, tramite i competenti organismi dei rispettivi Paesi, la traduzione di opere in ogni campo e genere dell'altra Parte, in particolare quelle di autori classici o di elevato valore e prestigio letterario scientifico e culturale. 2. La scelta di tali opere la cui traduzione sia di riconosciuto interesse comune, sara' fatta tramite le istituzioni culturali di cui all'Articolo II del presente Accordo.

Accordo - art. XI

Articolo XI Le Parti Contraenti faciliteranno lo sviluppo dei rapporti fra Musei, Biblioteche e Archivi nonche' fra le altre istituzioni culturali, tramite lo scambio di esperti, di libri, pubblicazioni, informazioni e microfilms di carattere educativo, artistico, culturale e tecnico-scientifico.

Accordo - art. XII

Articolo XII Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione nel campo della ricerca e degli scavi archeologici, l'attivita' delle missioni archeologiche, nonche' la conservazione e il restauro dei monumenti storici, delle opere d'arte ed altri documenti, in conformita' alla rispettiva legislazione vigente.

Accordo - art. XIII

Articolo XIII Le Parti Contraenti concederanno le agevolazioni doganali necessarie all'importazione nel proprio territorio in conformita' alla rispettiva legislazione, di tutto il materiale proveniente dal territorio dell'altra parte, non destinato a fini commerciali e che sia destinato all'esecuzione delle attivita' previste dal presente Accordo.

Accordo - art. XIV

Articolo XIV Le Parti Contraenti si impegnano a controllare e ad impedire la uscita di opere d'arte e di altri documenti di valore storico o che costituiscono patrimonio culturale; s'impegnano, peraltro, a facilitare l'intercambio di opere destinate a manifestazioni culturali nel quadro del presente Accordo.

Accordo - art. XV

Articolo XV Le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo dell'intercambio di giovani cosi' come nel campo degli sports e dell'educazione fisica.

Accordo - art. XVI

Articolo XVI 1. Per l'applicazione del presente Accordo sara' costituita una Commissione Mista paritetica che dovra' presentare suggerimenti, raccomandazioni e pareri alle Parti Contraenti, per l'elaborazione di programmi di intercambio e cooperazione. 2. La Commissione Mista si riunira' almeno una volta ogni tre anni, alternativamente in Italia ed in Portogallo. La presidenza di ogni riunione spettera' ad un rappresentante del Paese ospitante. 3. La Commissione Mista potra' convocare esperti in qualita' di consiglieri o consulenti.

Accordo - art. XVII

Articolo XVII Il presente Accordo ha durata illimitata ma potra' essere denunciato da una delle Parti Contraenti, con preavviso scritto di almeno sei mesi.

Accordo - art. XVIII

Articolo XVIII L'Accordo entrera' in vigore sessanta giorni dopo che le Parti si saranno reciprocamente notificato che sono stati soddisfatti gli adempimenti allo scopo richiesti dagli ordinamenti rispettivi. REDATTO in Lisbona, il 24 marzo 1977, in due esemplari originali, uno in lingua italiana e l'altro in lingua portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica Portoghese Jose' MEDEIROS FERREIRA Per il Governo della Repubblica Italiana Pierluigi ALVERA' Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO

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