LEGGE 2 aprile 1980, n. 202
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno di Thailandia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmata a Bangkok il 22 dicembre 1977.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 28 della convenzione stessa.
PERTINI COSSIGA - RUFFINI - REVIGLIO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Convenzione - art. 1
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA D'ITALIA ED IL REGNO DI THAILANDIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ITALIA ed IL GOVERNO DEL REGNO DI THAILANDIA Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Convenzione - art. 2
Articolo 2 Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni amministrative, o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di percezione. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la presente Convenzione sono in particolare: a) Per quanto concerne la Thailandia: I. - l'imposta sul reddito (the income tax); e II. - l'imposta sul reddito del petrolio (the petroleum income tax); (qui di seguito indicate quali "imposta thailandese"). b) Per quanto concerne l'Italia: I. - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; II. - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; III. - l'imposta locale sui redditi ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La presente Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Convenzione - art. 3
Articolo 3 Definizioni di carattere generale 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine "Thailandia" designa il Regno di Thailandia; b) il termine "Italia" designa la Repubblica d'Italia; c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano come il contesto richiede la Thailandia oppure l'Italia; d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa', le associazioni di persone e ogni ente che e' considerato unita' tassabile dalla legislazione fiscale vigente in ciascuno degli Stati contraenti; e) il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; f) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; g) l'espressione "autorita' competente" designa: 1. per quanto concerne la Thailandia, il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato; 2. per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze. 2. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Convenzione - art. 4
Articolo 4 Domicilio fiscale 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa ogni persona che, in virtu' della legislazione di detto Stato, e' ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. 2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, ma persona fisica e' residente di entrambi gli Stati Contraenti, il caso viene risolto secondo le regole seguenti: a) detta persona e' considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Se essa dispone di una abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, e' considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono piu' strette (centro degli interessi vitali); b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa e' considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa e' considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalita'; d) se detta persona ha la nazionalita' di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo. 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
Convenzione - art. 5
Articolo 5 Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'. 2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una officina; e) un laboratorio; f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali. 3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare per l'impresa; f) il montaggio, l'installazione o la messa in opera di attrezzature o macchinari d'impianto, comprese le costruzioni necessarie per la loro installazione, ha una durata che non oltrepassa i sei mesi. 4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3, una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se: a) essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti a nome o per conto dell'impresa, salvo il caso in cui l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa; o b) essa abitualmente mantiene in detto Stato contraente una scorta di merci appartenenti alla impresa dalla quale regolarmente preleva merci per la consegna a nome o per conto della impresa, o c) essa abitualmente assicura ordinazioni in detto Stato contraente, totalmente o quasi totalmente a nome dell'impresa stessa, o a nome dell'impresa e di altre imprese da essa controllate o che la controllino. 5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa esercita in detto altro Stato la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'. 6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlla una societa' residente dell'altro Stato contraente o e' da questa controllata, ovvero svolge attivita' in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione o non) non costituisce, di per se' motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
Convenzione - art. 6
Articolo 6 Redditi immobiliari 1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati. 2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' della legislazione dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprieta' fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione e da ogni altra utilizzazione di beni immobili. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di una impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Convenzione - art. 7
Articolo 7 Utili delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge attivita', come avanti detto, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione. 2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attivita' identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione. 3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione - comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione - sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione, sia altrove. 4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base ad una determinata ragionevole percentuale dell'entrata lorda dell'impresa o in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili secondo uno dei detti metodi; tuttavia, il metodo adottato dovra' essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo. 5. Nessun utile puo' essere attribuito ad una stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da detta stabile organizzazione effettuato per l'impresa. 6. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle disposizioni del presente articolo.
Convenzione - art. 8
Articolo 8 Navigazione marittima ed aerea 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente derivanti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale sono tassabili soltanto in detto Stato. 2. Quando in conformita' dell'articolo 7 un'impresa di uno Stato contraente esercente la navigazione marittima in traffico internazionale puo' essere tassata nell'altro Stato contraente, l'imposta applicata in detto altro Stato deve essere ridotta del 50 per cento del suo ammontare. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti agli utili derivanti alle imprese impegnate in attivita' di trasporto marittimo ed aereo dalla partecipazione a "pools" marittimi o aerei di qualsiasi genere.
Convenzione - art. 9
Articolo 9 Imprese associate Allorche': a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di una impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni, accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati cosi' realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.
Convenzione - art. 10
Articolo 10 Dividendi 1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la societa' che li paga e' residente, ma a) l'imposta thailandese non puo' eccedere: 1) il 20 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se la societa' che paga i dividendi esercita una attivita' industriale o se il beneficiario dei dividendi e' una societa' residente dell'Italia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della societa' che paga i dividendi stessi; 2) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se la societa' che paga i dividendi esercita una attivita' industriale ed il beneficiario dei dividendi e' una societa' residente dell'Italia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della prima societa'; b) l'imposta italiana non puo' eccedere: 1) il 20 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, salvo che non si applichi il subparagrafo 2); 2) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se il beneficiario dei dividendi e' una societa' residente della Thailandia che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con potere di voto della societa' che paga i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni di godimento, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui la societa' che paga i dividendi e' residente, una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso i dividendi sono imponibili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione. 5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricava profitti o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa' a persone non residenti in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti dalla societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato.
Convenzione - art. 11
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