LEGGE 22 maggio 1980, n. 210
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Coloro che provengono dagli equipaggi delle unità navali in dotazione all'Aeronautica militare iscritte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1976, n. 1015, in un ruolo speciale del naviglio militare dello Stato, possono, entro cinque anni dalla cessazione dal servizio e previa immatricolazione tra la gente di mare, a prescindere dal limite di età previsto dall'articolo 119 del codice della navigazione, conseguire i sottoelencati titoli professionali marittimi previsti dagli articoli 270-bis e 271 del regolamento per la esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, purchè siano in possesso dei requisiti indicati per ciascuno di essi, maturati durante la prestazione del servizio: 1) meccanico, navale di prima classe: a) abbiano raggiunto almeno il grado di maresciallo di terza classe; b) abbiano compiuto quattro anni di navigazione in servizio di macchina dei quali almeno uno su unità dotate di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse. L'abilitazione è valida solo per navi con propulsione endotermica; 2) meccanico navale di seconda classe per motonavi: a) abbiano raggiunto almeno il grado di sergente maggiore; b) siano stati addetti al servizio di macchina su mezzi nautici per almeno tre anni, dei quali almeno uno su unità dotate di propulsione endotermica di potenza non inferiore a 500 cavalli asse. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 maggio 1980 PERTINI COSSIGA - LAGORIO - FOSCHI - SIGNORELLO Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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