DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1980, n. 225
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;
Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonche' delle scuole dirette a fini speciali, affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 421.- All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola di specializzazione in endocrinochirurgia, che conferisce il diploma di specialista in endocrinochirurgia.
Art. 2
L'art. 422, relativo agli ordinamenti delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, e' integrato con l'inserimento dell'ordinamento della scuola di specializzazione in endocrinochirurgia: Scuola di specializzazione in endocrinochirurgia La scuola di specializzazione in endocrinochirurgia ha sede presso l'istituto di clinica chirurgica generale servizio di endocrinochirurgia, dell'Universita' di Padova e conferisce il diploma di specialista in endocrinochirurgia. La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale. La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi e' di sei per anno di corso e complessivamente di diciotto iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione alla scuola avviene per titoli ed esami. Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia chirurgica delle ghiandole endocrine; 2) fisiopatologia delle ghiandole endocrine; 3) semeiotica chirurgica generale e speciale delle ghiandole endocrine; 4) anatomia patologica delle affezioni chirurgiche delle ghiandole endocrine (primo corso); 5) clinica chirurgica delle ghiandole endocrine (primo corso). 2° Anno: 1) radiologia e medicina nucleare in endocrinochirurgia; 2) anestesia e rianimazione in endocrinochirurgia; 3) chirurgia della ipofisi; 4) chirurgia della tiroide e delle paratiroidi; 5) chirurgia del pancreas; 6) clinica chirurgica delle ghiandole endocrine (secondo corso). 3° Anno: 1) chirurgia del surrene; 2) chirurgia dell'ovaio; 3) chirurgia del testicolo; 4) chirurgia plastica in endocrinochirurgia; 5) terapie complementari nelle affezioni chirurgiche delle ghiandole endocrine; 6) clinica chirurgica delle ghiandole endocrine (terzo corso). La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti devono sostenere i relativi esami, il cui superamento e' condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo; per le materie corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Alla fine del terzo anno, dopo aver superato tutti gli esami, ha luogo l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione e la cui scelta sia stata concordata tra il diplomando ed il direttore della scuola.
PERTINI VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 maggio 1980
Registro n. 50 istruzione, foglio n. 116
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.