LEGGE 22 maggio 1980, n. 232
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I contributi in denaro di cui all'articolo 6 della legge 3 marzo 1971, n. 153, si intendono destinabili anche alla retribuzione di personale docente e non docente assunto dagli enti, associazioni, comitati o scuole locali previsti dal medesimo articolo 6, ferma restando la natura privatistica del relativo rapporto d'impiego.
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