LEGGE 3 giugno 1980, n. 240
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 133 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 133. - Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e ritorno ed è stabilita nella misura di lire sessantacinque per ogni chilometro e, in ogni caso, non inferiore a lire cinquecento. L'indennità non è dovuta per la notificazione a mezzo del servizio postale. Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati si applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e per le trasferte in materia penale le norme di cui all'articolo 142".
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