LEGGE 3 giugno 1980, n. 260
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il personale docente, in possesso del richiesto titolo di studio e di specializzazione, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia prestato, per almeno tre anni, compreso l'anno scolastico 1979-80, servizio di insegnamento nelle scuole elementari speciali parificate dallo Stato ai sensi dell'articolo 95 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, anche se gestite dagli enti soppressi ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, o dagli enti locali, e che abbia cessato o cessi da tale attività di insegnamento presso le dette scuole in data successiva all'inizio dell'anno scolastico 1977-78, in conseguenza della soppressione o della riduzione delle classi, ha titolo ad essere trasferito, a domanda, alle dipendenze dello Stato ed inquadrato nel ruolo provinciale del personale insegnante delle scuole elementari statali secondo le anzianità possedute. Il predetto personale è utilizzato prioritariamente nelle classi elementari speciali funzionanti nella provincia, o per le attività di sostegno.
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