DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 aprile 1980, n. 261
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2081, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Istituto universitario anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario navale di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Gli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18, relativi alla facolta' di scienze nautiche, sono sostituiti dai seguenti: Art. 13. - La facolta' di scienze nautiche conferisce la laurea in discipline nautiche, articolata in tre distinti indirizzi: ambiente marino fisico; geodetico; navigazione radioelettronica. La durata del corso di studi per il conseguimento della suddetta laurea e' di cinque anni. Sono titoli di ammissione: il diploma di maturita' classica, di maturita' scientifica ed il diploma di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici-nautici e industriali (meccanici, elettricisti, radiotecnici, aeronautici e navalmeccanici). Per gli studenti provenienti da altre facolta' o da altre universita', sempre che in possesso di uno dei titoli di ammissione indicati nel terzo comma del presente articolo, e per quelli provenienti da universita' straniere, le autorita' accademiche prendono, caso per caso, i provvedimenti relativi alla loro carriera scolastica. Art. 14. - Sono insegnamenti fondamentali per tutti e tre gli indirizzi: 1) analisi matematica I; 2) analisi matematica II; 3) calcolo numerico e programmazione; 4) chimica; 5) complementi di matematica per le applicazioni; 6) fisica I; 7) fisica II; 8) geometria analitica con elementi di proiettiva; 9) istituzioni di elettromagnetismo; 10) istituzioni di navigazione; 11) meccanica razionale; 12) teoria dei sistemi; 13) comunicazioni elettriche. Sono insegnamenti fondamentali per ciascuno dei seguenti indirizzi: A) Indirizzo ambiente marino fisico; 14) elettronica applicata; 15) geologia marina applicata; 16) meccanica dei fluidi; 17) metereologia; 18) misure elettriche; 19) oceanografia; 20) protezione dell'ambiente marino. B) Indirizzo geodetico: 14) astronomia generale e sferica; 15) astronomia nautica; 16) geodesia e idrografia; 17) metereologia e oceanografia; 18) navigazione; 19) teoria e manovra della nave; 20) topografia. C) Indirizzo navigazione radioelettronica: 14) applicazioni di elettronica; 15) misure elettriche e radioelettriche; 16) navigazione; 17) navigazione aerea; 18) radiotecnica; 19) radar e radioaiuti alla navigazione; 20) teoria e tecnica delle onde elettromagnetiche. Sono insegnamenti complementari: 1) aerofotogrammetria; 2) aeronautica generale; 3) antenne e propagazione; 4) arte navale; 5) assistenza al volo e controllo del traffico aereo; 6) chimica marina; 7) costruzioni marittime; 8) disegno; 9) economia e politica dell'ambiente; 10) elettroacustica subacquea; 11) elettrotecnica; 12) epistemologia; 13) geofisica marina; 14) geotecnica marina; 15) lingua inglese (laboratorio) biennale con esame unico; 16) metereologia sinottica e previsioni del tempo; 17) metodi di osservazioni e misura; 18) misure astrogeodetiche; 19) misure oceanografiche; 20) navigazione spaziale; 21) navi speciali; 22) oceanografia costiera; 23) scienza dell'educazione; 24) sicurezza della nave; 25) statistica applicata; 26) tecnica catastale; 27) tecnica ed economia aziendale; 28) tecniche aeronautiche; 29) tecniche operative in navigazione aerea; 30) telediagnostica ambientale. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e quelli dell'indirizzo prescelto ed almeno di sei complementari. Art. 15. - La facolta' predispone all'inizio di ogni anno accademico un piano di studi consigliato per ciascun indirizzo. Art. 16. - L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su tema assegnato dal professore della materia e precedentemente approvato dalla facolta'. La dissertazione, in triplice copia, e i titoli dei temi orali, debbono essere depositati in segreteria almeno un mese prima della data stabilita per l'esame di laurea. Art. 17. - Nella facolta' di scienze nautiche e' costituito un unico istituto scientifico organizzato con propri servizi sulla base di un regolamento di funzionamento approvato dal consiglio di facolta' e dal consiglio di amministrazione per le parti di rispettiva competenza.
PERTINI VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 giugno 1980
Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 153
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.