LEGGE 23 maggio 1980, n. 289
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di sede provvisoria tra l'Italia ed il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, con nota interpretativa dell'accordo, firmati a Roma il 26 luglio 1978.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XXII dell'accordo stesso.
Art. 3
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nell'anno finanziario 1979 in L. 1.800.000.000 e nell'anno 1980 in L. 500.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
PERTINI COSSIGA - COLOMBO - ROGNONI - MORLINO - PANDOLFI - REVIGLIO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Accordo - art. I
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL FONDO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO RELATIVO ALLA SEDE PROVVISORIA DEL FONDO Articolo I. (Definizioni) SEZIONE 1. Nel presente Accordo: (a) l'espressione "Fondo" significa il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo;. (b) l'espressione "il Governo" significa il Governo della Repubblica italiana; (c) l'espressione "Presidente" significa il Presidente del Fondo e, in sua assenza, il funzionario da lui designato per sostituirlo; (d) l'espressione "le Autorita' italiane competenti" significa le Autorita' nazionali e altre della Repubblica italiana, competenti a seconda dei casi e in conformita' alle leggi e agli usi della Repubblica italiana; (e) l'espressione "sede centrale" significa: (i) qualsiasi terreno o edificio appartenente al Fondo, da esso preso in locazione o in prestito o in altro modo a sua disposizione sul territorio della Repubblica italiana allo scopo di stabilirvi la propria sede provvisoria: (ii) ogni altro terreno o edificio sul territorio della Repubblica italiana che sia temporaneamente usato col consenso del Governo, e per la durata di tale uso, per riunioni convocate dal Fondo; (f) l'espressione "stato Membro" significa ogni Stato o gruppo di Stati che e' membro del Fondo; (g) l'espressione "Stato non Membro" significa ogni Stato o gruppo di Stati non membro del Fondo; (h) l'espressione "beni del Fondo" significa tutti i beni, ivi compresi i fondi, le entrate e gli altri averi appartenenti al Fondo o in suo possesso o da esso amministrati per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali; (i) l'espressione "archivi del Fondo" include gli atti, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, le fotografie, le cinematografie, le pellicole e le registrazioni sonore di proprieta' del Fondo o in suo possesso per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali; (j) l'espressione "funzionari del Fondo" include il presidente e tutto il personale del Fondo nominato da lui o in suo nome. SEZIONE 2. Salvo diverse disposizioni ogni riferimento al presente Accordo includera' ogni accordo suppletivo concluso conformemente alla Sezione 38.
Accordo - art. II
Articolo II. (Sede centrale) SEZIONE 3. Il Governo fornira' o fara' in modo che siano messi a disposizione del Fondo, finche' avra' sede in Roma, locali adeguati e servizi necessari al suo funzionamento. Detti locali saranno forniti a titolo gratuito, eccezion fatta per quelle spese menzionate alle lettere (c) e (d) della presente sezione. In adempimento di questa disposizione: (a) il Governo assistera' il Fondo per la locazione dell'immobile descritto nell'Allegato al presente Accordo. In particolare rimborsera' al Fondo ogni corrispettivo pagato per tale locazione; (b) il Governo sosterra' tutte le spese della fornitura di mobili ed attrezzature, inclusa quella necessaria per l'interpretazione simultanea e per le comunicazioni interne, nonche' per l'installazione degli impianti di telecomunicazioni e per i servizi pubblici, e per le modifiche e la ristrutturazione dell'immobile indicato alla lettera (a). Tutti i beni e tutte le attrezzature a tal uopo forniti rimarranno di proprieta' del Governo. Il Fondo Partecipera' ad ogni decisione riguardante la ristrutturazione, l'arredamento e l'attrezzatura di tale immobile; (c) il Fondo sosterra' le spese di manutenzione ordinaria dei locali, compreso il mobilio, delle attrezzature e di altri servizi ed inoltre delle comunicazioni e dei servizi pubblici nella loro totalita'; (d) il Fondo provvedera' a stipulare un'assicurazione in copertura di ogni responsabilita' civile riguardo all'immobile descritto in Allegato; (e) il Fondo e il Governo controlleranno l'adeguatezza dei locali e dei servizi forniti al Fondo ai sensi delle lettere (a) e (b) in base alle necessita' del Fondo stesso, ad una data ritenuta opportuna da ambo le parti.
Accordo - art. III
Articolo III. (Inviolabilita' della sede centrale) SEZIONE 4. (a) La sede centrale e' inviolabile. Nessun agente o funzionario della Repubblica italiana o chiunque altro eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica italiana potra' entrare nella sede centrale per esercitarvi una qualsiasi funzione; se non con il consenso del Presidente e alle condizioni da lui approvate. Il consenso del Presidente per l'ingresso nella sede sara' presunto nel caso di incendio od altri casi di emergenza che richiedano azione immediata. Tuttavia, se richiesta dal Presidente, ogni persona il cui ingresso e' avvenuto a seguito di consenso presunto dovra' lasciare immediatamente la sede centrale. La notifica e l'esecuzione di atti giudiziari, compreso il sequestro di beni privati, non potra' aver luogo nella sede centrale, se non con il consenso del Presidente e alle condizioni da lui approvate; (b) la sede centrale del Fondo sara' sottoposta al controllo e all'autorita' del Fondo che avra' il potere di emanare le disposizioni applicabili all'interno della sede centrale per il pieno e indipendente adempimento delle sue funzioni; (c) fatte salve le disposizioni dell'articolo XI, il Fondo non permettera' che la sede centrale sia usata come rifugio da persone che tentino di sottrarsi all'arresto ordinato in base alle leggi della Repubblica italiana, che siano ricercate dal Governo per essere estradate in altro Paese, o che tentino di sottrarsi alla notifica o all'esecuzione di un atto giudiziario; (d) la sede centrale non dovra' essere utilizzata in alcun modo che non sia compatibile con le sue funzioni.
Accordo - art. IV
Articolo IV. (Protezione della sede centrale) SEZIONE 5. (a) Le competenti Autorita' italiane useranno ogni diligenza allo scopo di impedire che la sicurezza e la tranquillita' della sede centrale siano turbate da persone o gruppi di persone che cerchino di entrarvi senza autorizzazione o che provochino disordini nelle sue vicinanze. Le competenti Autorita' italiane avranno cura che sia assicurata nelle vicinanze della sede centrale un'adeguata protezione di polizia; (b) a richiesta del Presidente, le competenti Autorita' italiane forniranno forze di polizia sufficienti ad assicurare all'interno della sede centrale il mantenimento dell'ordine. SEZIONE 6. Le Autorita' italiane competenti adotteranno ogni misura ragionevolmente necessaria per assicurare che non venga ostacolato il corretto funzionamento della sede centrale.
Accordo - art. V
Articolo V. (Servizi pubblici della sede centrale) SEZIONE 7. (a) Le competenti autorita' italiane si varranno, su richiesta del Presidente, delle facolta' in loro potere per assicurare, per quanto possibile, alla sede centrale la fornitura dei servizi pubblici necessari, ivi compresi l'energia elettrica, l'acqua, le fognature, il gas, le poste, i telefoni, i telegrafi, i trasporti locali, lo scolo delle acque, la raccolta delle immondizie e i servizi antincendio. Tali servizi pubblici saranno forniti a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle amministrazioni statali italiane. In caso di interruzione o minaccia di interruzione dei predetti servizi, le autorita' italiane competenti prenderanno in considerazione le necessita' del Fondo alla stessa stregua di quelle delle maggiori amministrazioni statali e adotteranno di conseguenza le misure atte ad evitare che sia recato pregiudizio al funzionamento del Fondo; (b) il Presidente prendera', su richiesta, le opportune misure affinche' rappresentanti, debitamente autorizzati, dei servizi pubblici interessati possano ispezionare, riparare, effettuare la manutenzione, ricostruire e spostare i servizi di utilita' pubblica, le canalizzazioni, gli scoli e le fognature all'interno della sede centrale, in modo da non disturbare eccessivamente lo svolgimento delle funzioni del Fondo; (c) quando il gas, l'elettricita' e l'acqua siano forniti dalle Autorita' italiane competenti o da enti sotto il controllo di queste, il Fondo usufruira' di tariffe speciali, non superiori a quelle generalmente concesse alle Amministrazioni statali italiane.
Accordo - art. VI
Articolo VI (Beni appartenenti al Fondo) SEZIONE 8. Il Fondo e i suoi beni, ovunque situati e da chiunque posseduti godranno dell'immunita' di giurisdizione, tranne in quei casi particolari, in cui il Fondo stesso vi abbia rinunciato espressamente. La rinuncia all'immunita' di giurisdizione non comportera' necessariamente la rinuncia all'immunita' dall'esecuzione delle sentenze, per la quale sara' necessaria una separata rinuncia. SEZIONE 9. I beni di proprieta' del Fondo, ovunque situati e da chiunque posseduti, saranno esenti da perquisizione, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altra forma di intervento, sia esso a seguito di azione esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa. SEZIONE 10. Gli archivi del Fondo ed in generale tutti i documenti che gli appartengono o che siano in suo possesso, saranno inviolabili ovunque siano situati e da chiunque siano posseduti.
Accordo - art. VII
Articolo VII. (Indipendenza di azione e personalita' giuridica) SEZIONE 11. (a) Nella sua qualita' di organizzazione intergovernativa avente personalita' giuridica internazionale, il Fondo avra' liberta' e indipendenza di azione; (b) il Governo riconosce la personalita' giuridica del Fondo, e in particolare la sua capacita': (i) di stipulare contratti; (ii) di acquistare beni immobili e mobili e di disporne; (iii) di stare in giudizio.
Accordo - art. VIII
Articolo VIII. (Comunicazioni e trasporti) SEZIONE 12. (a) Tutte le comunicazioni dirette al Fondo o a qualunque dei suoi funzionari presso la sede centrale e tutte le comunicazioni ufficiali esterne trasmesse dal Fondo con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura o ad altre forme di intercettazione o di ingerenza. La presente sottosezione si estende anche, fra l'altro, alle pubblicazioni, dati elaborati da computers, fotografie, cinematografie, pellicole e registrazioni sonore; (b) il Fondo avra' diritto di usare cifrari e di spedire e ricevere comunicazioni ufficiali a mezzo di corrieri o di valigie sigillate, che godranno degli stessi privilegi ed immunita' dei corrieri diplomatici e delle valigie diplomatiche; (c) nessuna disposizione della presente sezione potra' essere interpretata nel senso di precludere l'adozione di misure di sicurezza da convenirsi tra il Fondo e il Governo. SEZIONE 13. (a) il Fondo godra', per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dal Governo a qualsiasi altro Governo, comprese le missioni diplomatiche accreditate presso il Governo della Repubblica italiana, per quanto concerne le precedenze e le tariffe postali telegrafiche, radio-telegrafiche, di telefoto, telefoniche e di altre comunicazioni ed anche in materia di tariffe di stampa per informazioni alla stampa e alla radio; (b) il Fondo puo' installare presso la sede centrale circuiti di telecomunicazione da punto a punto e impianti radio rice-trasmittenti ad onde corte. SEZIONE 14. Il Fondo avra' diritto, nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, di servirsi delle ferrovie dello Stato e di altri trasporti pubblici a tariffe non superiori a quelle generalmente accordate alle amministrazioni statali italiane per il trasporto di persone o merci.
Accordo - art. IX
Articolo IX. (Esenzione da tassazione) SEZIONE 15. Per quanto concerne tutte le attivita' ufficiali, il Fondo e i suoi beni saranno esenti da qualsiasi forma di tassazione diretta. SEZIONE 16. (a) Per quanto riguarda le imposte indirette, il Fondo godra' delle stesse esenzioni e agevolazioni di cui usufruiscono le Amministrazioni statali italiane. Inoltre il Fondo godra' delle esenzioni e agevolazioni previste alle lettere da (b) a (e), indipendentemente dal fatto che siano o meno concesse alle Amministrazioni statali italiane; (b) le operazioni finanziarie del Fondo aventi come scopo il raggiungimento degli obiettivi istituzionali del Fondo stesso e l'esercizio delle funzioni previste dall'Accordo istitutivo del Fondo, saranno esenti da ogni forma di tassazione indiretta; (c) per quanto riguarda l'esenzione da tasse sul fatturato e in particolare dall'imposta sul Valore Aggiunto (IVA), il Fondo godra' dell'esenzione dal pagamento di tali tasse su acquisti rilevanti. Ai fini del presente Accordo per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a 100.000 lire; (d) il Fondo sara' esentato da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizioni su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dal Fondo a scopi ufficiali;. (e) in particolare, il fondo sara' esente da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione sulle importazioni a scopo ufficiale di un numero di automezzi non superiore a 10, comprese le relative parti di ricambio. Il Governo esentera' tali veicoli dalla tassa di circolazione ed accordera' per ognuno di essi contingenti di benzina o di altri carburanti e di oli lubrificanti in quantita' e ai prezzi in uso per i capi di missioni diplomatiche estere accreditati presso il Governo della Repubblica italiana. Il Governo emettera' per ogni veicolo una targa diplomatica o comunque idonea ad identificarlo come veicolo ufficiale di un'organizzazione intergovernativa. SEZIONE 17. Le esenzioni e le agevolazioni previste nel presente articolo non comprenderanno tasse e imposte: (i) che non siano altro che il pagamento per i servizi resi; (ii) il cui pagamento costituisca un obbligo per qualsiasi persona diversa dal Fondo.
Accordo - art. X
Articolo X. (Agevolazioni finanziarie) SEZIONE 18. (a) Senza essere sottoposto ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, il Fondo puo' liberamente: (i) acquistare o ricevere qualsiasi fondo, titolo, oro e valuta per tramite di organi autorizzati, detenerli e disporne; (ii) effettuare operazioni in qualsiasi valuta; (iii) trasferire i suoi fondi, titoli oro e valute nella o dalla Repubblica italiana, in o da ogni altro Paese o entro il territorio della Repubblica italiana e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in altra valuta; - fatta eccezione per la lira italiana che puo' essere convertita in altra valuta solo per un ammontare non superiore all'ammontare totale di altre valute precedentemente convertite in altre lire italiane; (b) il Governo dara' il suo appoggio al Fondo affinche' esso ottenga le migliori condizioni per quanto riguarda i tassi di cambio; (c) il Fondo sara' tenuto, nell'esercizio dei diritti accordatigli in virtu' della presente sezione, a tenere nella dovuta considerazione tutte le osservazioni del Governo, accogliendole nella misura in cui cio' sia possibile salvaguardando, nello stesso tempo, i propri interessi.
Accordo - art. XI
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