LEGGE 23 maggio 1980, n. 290

Type Legge
Publication 1980-05-23
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Grecia sulla delimitazione delle zone della piattaforma continentale proprie a ciascuno dei due Stati, firmato ad Atene il 24 maggio 1977.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo VI dell'accordo stesso.

PERTINI COSSIGA - COLOMBO - BISAGLIA - SIGNORELLO - MORLINO

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Accord

ACCORD Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese. ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI GRECIA SULLA DELIMITAZIONE DELLA ZONA DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE PROPRIA DI CIASCUNO DEI DUE STATI Avendo deciso di stabilire una linea di divisione tra le zone della piattaforma continentale propria a ciascuno dei due Stati in base al principio della linea mediana, le due Parti contraenti si sono accordate su quanto segue: Articolo I. 1. - Al fine di applicare il principio della linea mediana di cui al preambolo del presente accordo e tenuto conto delle modifiche minori mutualmente convenute, la linea di divisione tra le zone della piattaforma continentale propria a ciascuno dei due Stati e' definita dagli archi del grande cero che uniscono i punti seguenti: Punto Latitudine N. Longitudine Est Gr.

1 39° 57°, 7 18° 57', 5

2.
  • La linea di divisione summenzionata e' tracciata sulle seguenti carte allegate al presente Accordo: a) Carta nautica ellenica n. II edizione 1956 a scala 1: 1.000.000 a 38°; b) Carta nautica italiana n. 436 L (C) edizione 1975 a scala 1: 1.000.000 a 410. 3. - Le parti contraenti hanno convenuto che per il momento la delimitazione non viene intesa, a Nord, al di la' del punto I e a Sud al di la' del punto 16. Tale delimitazione verra' estesa ulteriormente nelle stesse direzioni nei due sensi sino ai punti di congiunzione delle zone della piattaforma continentale dei rispettivi Paesi vicini.

Accordo-art. II

Articolo II. Ove un giacimento di sostanza minerale, ivi compresa sabbia e ghiaia, venga diviso dalla linea di separazione, e ove la parte del giacimento che e' situato ad uno dei lati della linea di separazione sia sfruttabile interamente o in parte da installazioni situate dall'altro lato di tale linea, i due governi cercheranno unitamente ai titolari dei diritti minerari, ove esistano, di accordarsi su condizioni di sfruttamento del giacimento, affinche' tale sfruttamento sia il piu' redditizio possibile in modo che ciascuna delle parti conservi l'insieme dei propri diritti sulle risorse minerarie del suolo e del sottosuolo della propria piattaforma continentale. Nel caso in cui fossero state gia' sfruttate risorse naturali di un giacimento situato da un lato e dall'altro della linea di divisione, le parti contraenti faranno tutto il possibile, dopo aver consultato i titolari dei diritti di sfruttamento, ove esistano, per giungere ad un accordo su di un equo indennizzo.

Accordo-art. III

Articolo III. Le Parti contraenti adotteranno tutte le misure possibili al fine di evitare che l'esplorazione delle loro rispettive zone della piattaforma continentale cosi' come lo sfruttamento delle risorse naturali di quest'ultima possano pregiudicare l'equilibrio ecologico od altri usi legittimi del mare.

Accordo-art. IV

Articolo IV. Le Parti contraenti si sforzeranno di comporre per via diplomatica ogni controversia che abbia a sorgere circa l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo. Ove la controversia non venga composta entro un termine di quattro mesi dopo che una delle parti contraenti avra' fatto conoscere la propria intenzione di iniziare il procedimento previsto dal comma precedente, questa verra' sottoposta alla Corte internazionale di giustizia su richiesta di una delle Parti contraenti, o ad ogni altra istanza internazionale scelta di comune accordo.

Accordo-art. V

Articolo V. Nessuna delle disposizioni del presente Accordo pregiudica il regime delle acque e dello spazio aereo sovrastante.

Accordo-art. VI

Articolo VI. 1. - Il presente Accordo sara' soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Roma il piu' presto possibile. 2. - Il presente Accordo entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. Fatto ad Atene, il 24 maggio 1977 in due esemplari originali in lingua francese, i due testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana Arnaldo FORLANI Ministro degli affari esteri Per il Governo della Repubblica greca D.S. BITSIOS Ministro degli affari esteri

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