La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo per la riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963, come successivamente emendato e rinnovato, adottato a Ginevra il 7 aprile 1978.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 8 del protocollo stesso.
Art. 3
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, valutato complessivamente in lire 100 milioni, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1979. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
PERTINI COSSIGA - COLOMBO - PANDOLFI - MARCORA - BISAGLIA - MANCA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Protocollo - art. 1
PROTOCOLLO DEL 7 APRILE 1978 SULLA NUOVA PROROGA DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE SULL'OLIO D'OLIVA, 1963, EMENDATO E RINNOVATO Le Parti del presente Protocollo, Considerando che l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva, 1963, successivo a quello del 1956 emendato dal Protocollo del 3 aprile 1958, e rinnovato ed emendato dai successivi protocolli adottati a Ginevra il 30 marzo 1967, il 7 marzo 1969 e il 23 marzo 1973, compresi gli emendamenti entrati in vigore il 1 novembre 1971 in virtu' delle disposizioni del suo articolo 38 (complesso di strumenti che e' qui appresso denominato "l'Accordo"), scade in principio il 31 dicembre 1978, Stimando auspicabile prorogare l'Accordo di un anno per proseguire i lavori preparatori ai negoziati di un nuovo Accordo internazionale sull'olio d'oliva nel quadro della risoluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo, relativa al programma integrato per i prodotti di base, tra i quali appare l'olio d'oliva, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. L'Accordo, rinnovato dal presente Protocollo, restera' in vigore tra le Parti del presente Protocollo fino al 31 dicembre 1979.
Protocollo - art. 2
Articolo 2. 1. Ogni Governo che diviene Parte del presente Protocollo sara' Parte dell'Accordo cosi' rinnovato. 2. Per cio' che concerne le Parti del presente Protocollo, l'Accordo e il presente Protocollo saranno letti e interpretati come un solo strumento e saranno chiamati "Accordo internazionale sull'olio d'oliva, 1963, emendato e rinnovato nel 1978".
Protocollo - art. 3
Articolo 3. 1. Ogni Governo membro della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo puo' divenire Parte del presente Protocollo, in conformita' della sua procedura costituzionale o istituzionale: a) firmandolo; o b) ratificandolo, accettandolo o approvandolo dopo averlo firmato con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; o c) aderendovi. 2. Firmando il presente Protocollo, ogni Governo firmatario dichiara se, in conformita' della sua procedura costituzionale o istituzionale, la sua firma e' o no soggetta a ratifica, accettazione o approvazione.
Protocollo - art. 4
Articolo 4. Il presente Protocollo sara' aperto alla firma a Madrid, presso il Governo di Spagna, qui appresso denominato "il depositario", fino al 31 ottobre 1978 compreso.
Protocollo - art. 5
Articolo 5. Se e' richiesta la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, il corrispondente strumento dovra' essere depositato presso il depositario non oltre il 31 dicembre 1978; resta inteso che il Consiglio potra' concedere una o piu' proroghe di termine ad ogni Governo firmatario che non avra' depositato detto strumento a tale data.
Protocollo - art. 6
Articolo 6. Ogni Governo non firmatario ammesso ad aderire al presente Protocollo in virtu' dell'articolo 9 puo' notificare al depositario che si impegna a soddisfare nei piu' brevi termini alla procedura costituzionale o istituzionale richiesta per la sua adesione a detto Protocollo.
Protocollo - art. 7
Articolo 7. 1. Ogni Governo firmatario che non sia stato in grado di depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione per il 31 dicembre 1978 o che abbia ottenuto una proroga di termine per farlo in virtu' dell'articolo 5 del presente Protocollo, e ogni Governo non firmatario che abbia fatto una notifica in conformita' dell'articolo 6 del presente Protocollo, possono notificare al depositario che applicheranno provvisoriamente l'Accordo rinnovato dal presente Protocollo. 2. Durante tutto il periodo durante il quale l'Accordo rinnovato dal presente Protocollo e' in vigore, sia definitivamente, sia provvisoriamente, un Governo firmatario o non firmatario che abbia fatto una notifica in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo e' membro a titolo provvisorio, con tutti i diritti e gli obblighi di un membro, fino a quando diviene Parte contraente.
Protocollo - art. 8
Articolo 8. 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore definitivamente il 1 gennaio 1979 o in qualsiasi data nel corso dei dodici mesi che seguiranno, tra i Governi che l'avranno firmato e, nel caso in cui la loro procedura costituzionale o istituzionale lo richieda, che l'avranno ratificato, accettato o approvato o che vi avranno aderito, se figurano tra di essi i Governi di sei paesi principalmente produttori rappresentanti insieme almeno il 60 per cento della produzione mondiale d'olio d'oliva nel corso del periodo di riferimento previsto nell'articolo 3 dell'Accordo e i governi di tre paesi principalmente importatori. Se il presente Protocollo non e' entrato in vigore definitivamente nelle condizioni prescritte dalla frase precedente, entrera' in vigore definitivamente in qualsiasi momento successivo alla sua entrata in vigore provvisoria in cui saranno soddisfatte le condizioni prescritte nel presente paragrafo quanto al numero di Governi e alla percentuale della produzione mondiale d'olio d'oliva, mediante il deposito di strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Il presente Protocollo entrera' in vigore a titolo provvisorio il 1 gennaio 1979 o in qualsiasi data nel corso dei dodici mesi che seguiranno, tra i Governi che l'avranno firmato e, nel caso in cui la loro procedura costituzionale o istituzionale lo richieda, che l'avranno ratificato, accettato, approvato o che vi avranno aderito o avranno indicato che l'applicheranno provvisoriamente, se figurano tra di essi i Governi di sei paesi principalmente produttori rappresentanti insieme almeno il 60 per cento della produzione mondiale d'olio d'oliva nel corso del periodo di riferimento previsto nell'articolo 3 dell'Accordo e i Governi di tre paesi principalmente importatori. 3. Se, il 1 gennaio 1979, il presente Protocollo non e' entrato in vigore sia a titolo provvisorio, sia definitivamente, nelle condizioni indicate nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ma ha ricevuto un numero sufficiente di firme per poter entrare in vigore dopo ratifica, accettazione o approvazione, in conformita' delle disposizioni previste a tale scopo nel presente Protocollo, l'Accordo restera' in vigore, in conformita' del paragrafo 4 dell'articolo 37, oltre il 1 gennaio 1979 fino alla data di entrata in vigore provvisoria o definitiva del presente Protocollo, senza che la durata di questa proroga possa superare i dodici mesi. 4. Se, al 31 ottobre 1978, il presente Protocollo non ha ricevuto il numero di firme richieste per entrare in vigore dopo ratifica, accettazione o approvazione, i Governi che l'avranno firmato e, nel caso in cui la loro procedura costituzionale o istituzionale lo richieda, che l'avranno ratificato, accettato o approvato o che vi avranno aderito o avranno indicato che l'applicheranno provvisoriamente, potranno decidere di comune accordo che il presente Protocollo entrera' in vigore per cio' che li concerne o potranno prendere ogni altra decisione che la situazione sembrera' loro richiedere.
Protocollo - art. 9
Articolo 9. 1. Il presente Protocollo sara' aperto all'adesione di ogni Governo non firmatario membro della Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e sullo Sviluppo. 2. L'adesione al presente Protocollo sara' considerata come una adesione all'Accordo cosi' rinnovato. 3. L'adesione avverra' mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario e prendera' effetto a partire dalla data di deposito di detto strumento o dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo, se questa data e' posteriore all'altra.
Protocollo - art. 10
Articolo 10. Se, al 31 dicembre 1979, e' stato negoziato un nuovo accordo ed ha ricevuto il numero di firme richiesto per poter entrare in vigore dopo ratifica, accettazione o approvazione, ma se questo nuovo Accordo non e entrato in vigore provvisoriamente o definitivamente, il presente Protocollo restera' in vigore oltre il 31 dicembre 1979, fino all'entrata in vigore del nuovo Accordo, senza che la durata di questa proroga possa superare i dodici mesi.
Protocollo - art. 11
Articolo 11. 1. Ogni Governo puo', al momento della firma, o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Protocollo o dell'adesione ad esso, dichiarare, mediante notifica diretta al depositario, che l'Accordo, rinnovato dal presente Protocollo, e' reso applicabile a questo o a quello dei territori di cui assicura attualmente in ultima istanza le relazioni internazionali. L'Accordo si applica ai territori menzionati nella notifica a contare dalla data di questa o dalla data in cui il presente Protocollo entra in vigore per questo Governo, se e' posteriore alla notifica. 2. Ogni Parte contraente che ha fatto una dichiarazione in applicazione del paragrafo I del presente articolo puo', in ogni momento successivo, dichiarare, mediante notifica diretta al depositario, che l'Accordo, rinnovato dal presente Protocollo, cessa di applicarsi al territorio designato nella notificazione, e l'Accordo cessa di applicarsi al territorio di cui trattasi a contare dalla data di tale notifica. 3. Se un territorio al quale l'Accordo rinnovato dal presente Protocollo e' stato reso applicabile in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo diviene successivamente indipendente, il Governo di questo territorio puo', nei novanta giorni che seguono il suo accesso all'indipendenza, dichiarare, mediante notifica diretta al depositario, che assume tutti i diritti e gli obblighi di una Parte dell'Accordo, rinnovato dal presente Protocollo e diviene Parte dell'Accordo a contare dalla data di tale notifica.
Protocollo - art. 12
Articolo 12. Il depositario dell'Accordo avvisera' senza indugio i Governi firmatari e aderenti di ogni firma, ratifica, accettazione o approvazione del presente Protocollo o adesione al presente Protocollo, di ogni notifica fatta in conformita' degli articoli 6 e 7 di detto Protocollo e della data di entrata in vigore del presente Protocollo.
Protocollo - art. 13
Articolo 13. Ogni riferimento del presente Protocollo ad un Governo e' ritenuto valere per la Comunita' Economica Europea, o per ogni organismo intergovernativo con responsabilita' in materia di negoziazione, conclusione e applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi sui prodotti di base.
Protocollo - art. 14
Articolo 14. I testi del presente Protocollo in lingua inglese, araba, spagnola, francese e italiana fanno tutti ugualmente fede. Gli originali sono depositati presso il Governo di Spagna. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente Protocollo alla data che appare accanto alla loro firma. FATTO a Ginevra, il 7 aprile 1978. Per il Belgio ed il Lussemburgo: Jean VERWILGHEN 29 ottobre 1978 Per la Comunita' Economica Europea: Lothar LAHN 30 ottobre 1978 Per la Danimarca: Mogens WANDEL-PETERSEN 10 ottobre 1978 Per la Francia: E. de MARGERIE. 25 ottobre 1978 Per la Grecia: George GAVAS 18 ottobre 1978 Per l'Irlanda: Christopher Paul BARNWELL 27 ottobre 1978 Per l'Italia: Ettore STADERINI 21 settembre 1978 Per la Jugoslavia: Rudolf CACINOVIC 31 ottobre 1978 Per la Libia: Ismail GIHANI 31 ottobre 1978 Per il Marocco: Maati JORIO 31 ottobre 1978 Per i Paesi Bassi: L. J. GOEDHART 13 ottobre 1978 Per il Panama: Jacinto RIVERA 31 ottobre 1978 Per il Portogallo: Victor Jose' COSTA SA CUNHA REGO 30 ottobre 1978 Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord: A. B. URWICK 30 agosto 1978 Per la Repubblica Federale di Germania: Lothar LAHN 30 ottobre 1978 Per la Spagna: Marcellino OREJA AGUIRRE Per la Tunisia: Nejib BOUZIRI 5 luglio 1978 Per la Turchia: Zeki KUNERALP 27 ottobre 1978 Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO