LEGGE 12 giugno 1980, n. 292
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana per gli scambi tra i due Paesi nel campo dell'istruzione e della cultura, firmato a Roma il 15 dicembre 1975.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 11 dell'accordo stesso.
Art. 3
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni annue, si fara' fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 2654 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1980 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
PERTINI COSSIGA - COLOMBO - BIASINI - REVIGLIO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Accordo - art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER GLI SCAMBI TRA I DUE PAESI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA Il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana Considerando che, in seguito all'Accordo del 18 dicembre 1948, e successivi emendamenti, sono stati svolti proficui programmi di scambi nel campo dell'istruzione e della cultura tra gli Stati Uniti d'America e l'Italia; Desiderando continuare con tali validi programmi a contribuire alla comprensione reciproca e ai rapporti amichevoli tra i due Paesi; Desiderando, con l'attuazione di tali programmi, perseguire o approfondire la collaborazione tra i due Paesi; Hanno concordato quanto segue: Articolo 1. (a) Verra' istituita una Commissione che sara' denominata Commissione per gli Scambi nel campo dell'istruzione e della cultura tra gli, Stati Uniti d'America e l'Italia, in appresso chiamata "la Commissione", che entrambi i Governi riconosceranno come ente preposto alla promozione di un ampio scambio di conoscenze ed attivita' nell'ambito della cultura e dell'istruzione mediante un programma coordinato congiuntamente. (b) Alla Commissione sara' accordato e godra' di status di ente con personalita' giuridica (corporate status) conformemente alla legislazione italiana. Negli Stati Uniti essa godra' dello status e del trattamento conforme alla legge del 1961 sugli scambi reciproci nel campo della istruzione e della cultura (Mutual Educational and Cultural Exchange Act of 1961), e successivi emendamenti, e come un ente con personalita' giuridica (body incorporated) in Italia.
Accordo - art. 2
Articolo 2. (a) La Commissione sara' composta da dodici membri, di cui sei saranno cittadini degli Stati Uniti d'America, nominati dal Capo della missione diplomatica degli Stati Uniti a Roma, e sei cittadini italiani nominati dal Ministro degli affari esteri italiano. (b) La Commissione eleggera' tra i suoi membri un presidente che godra' degli stessi diritti di voto degli altri membri. (c) I membri saranno in carica per un anno a cominciare dal 31 dicembre successivo alla loro nomina, e tale carica sara' rinnovabile. I membri svolgeranno le loro funzioni senza compenso; la Commissione potra' autorizzare il pagamento delle spese incorse dai membri che partecipano alle riunioni della Commissione. La Commissione adottera' le regole e nominera' i comitati che riterra' necessari allo svolgimento dei propri compiti.
Accordo - art. 3
Articolo 3. Per il raggiungimento dei fini di cui all'articolo 1, utilizzando i fondi assegnati alla Commissione ai sensi dell'articolo 5, la Commissione e' autorizzata a: (1) preparare e realizzare programmi di studio e ricerca, insegnamento e altre attivita' nel campo dell'istruzione svolti da o a favore di persone di nazionalita' americana in Italia e svolti da o a favore di cittadini italiani negli Stati Uniti d'America; (2) proporre all'Ente per le borse di studio all'estero (Board of Foreign Scholarships) degli Stati Uniti d'America le candidature di studenti, assistenti, ricercatori e docenti di nazionalita' italiana che desiderano partecipare ai programmi previsti nell'ambito del presente Accordo; (3) approvare le candidature e adottare le misure necessarie per l'ammissione agli istituti accademici italiani di studenti, assistenti, ricercatori e docenti di nazionalita' americana scelti dal predetto Ente per le borse di studio all'estero (Board of Foreign Scholarships) per la partecipazione ai programmi previsti nell'ambito del presente Accordo; (4) informare l'Ente per le borse di studio all'estero (Board of Foreign Scholarships) dei requisiti richiesti dagli istituti italiani di interesse rilevante per i candidati americani; (5) assumere un direttore e il necessario personale amministrativo e impiegatizio, fissarne 13 retribuzione e le condizioni di impiego, e provvedere al pagamento delle spese amministrative sui fondi di cui all'articolo 5; (6) accettare fondi e proprieta' ai sensi dell'articolo 5 ed altri simili fondi che potranno essere concessi da appropriate fonti pubbliche e private per il raggiungimento dei fini della Commissione. Tale funzione di accettare fondi e proprieta' non puo' essere delegata; (7) nominare un Tesoriere responsabile per la riscossione dei fondi, che saranno depositati in conti bancari registrati a nome della Commissione, con l'intesa che la nomina del Tesoriere e la scelta delle banche in cui verranno depositati i fondi della Commissione dovranno essere approvati dal Governo degli Stati Uniti d'America e dal Governo della Repubblica italiana; (8) autorizzare il Tesoriere ad effettuare i pagamenti necessari per la realizzazione dei programmi; (9) assicurare la verifica periodica dei conti della Commissione con modalita' che saranno stabilite da revisori dei conti abilitati all'esercizio professionale (certified public accountants) designati dal Governo degli Stati Uniti d'America e dal Governo della Repubblica italiana; (10) fare quant'altro e' necessario ed opportuno per realizzare quanto precede, conformemente alle altre disposizioni del presente Accordo e alle leggi in materia delle parti contraenti.
Accordo - art. 4
Articolo 4. Tutti gli impegni, gli obblighi e le spese autorizzate dalla Commissione per pagamenti gravanti sui fondi concessi dai due Governi conformemente all'articolo 5 del presente Accordo dovranno essere contenuti entro i limiti dei fondi effettivamente messi a sua disposizione al momento dell'autorizzazione o dovranno conformarsi al bilancio annuale stabilito dalla Commissione subordinatamente all'approvazione da parte del Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America e del Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana.
Accordo - art. 5
Articolo 5. Consci degli scopi importanti del presente Accordo, i Governi degli Stati Uniti d'America e della Repubblica italiana concordano quanto segue: (1) il livello dei fondi messi a disposizione della Commissione nell'esercizio finanziario 1973, cioe' lire 150.000.000 dall'Italia e dollari 300.000 dagli Stati Uniti, costituisce una base ragionevole per programmare il livello dei futuri Finanziamenti; (2) i contributi dipendono dalla disponibilita' annuale dei fondi dei due Governi e possono essere aumentati oltre il livello del 1973 come richiesto dagli sviluppi dei programmi e relative necessita' finanziarie; (3) i fondi e la proprieta' della Commissione americana per gli Scambi culturali con l'Italia, istituita con l'Accordo del 18 dicembre 1948, e successivi emendamenti, dovranno essere trasferiti alla Commissione per essere utilizzati ai fini degli scambi nel campo della istruzione.
Accordo - art. 6
Articolo 6. (a) Ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 5 del presente Accordo, la Commissione non sara' soggetta alla legislazione interna ed alle leggi locali degli Stati Uniti d'America per quanto esse si riferiscono all'uso e alla spesa di valute e di crediti per valute per gli scopi stabiliti dal presente Accordo. (b) Le parti contraenti si impegnano ad accordare, su base di reciprocita': 1) l'esenzione dalle tasse e imposte sia statali che di enti locali afferenti sia alle liberalita' (cessioni e trasferimenti) di fondi liquidi che all'acquisizione a titolo oneroso o gratuito dei terreni e fabbricati destinati alle finalita' e usi della Commissione; 2) l'esenzione dalle imposte dirette, tasse e contributi di ogni specie, sia statali che di enti locali, concernenti i fondi liquidi acquisiti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, e articolo 5, nonche' sui redditi ad essi afferenti, o gravanti sui terreni e fabbricati di proprieta' della Commissione e sui relativi redditi, sempre che detti fondi liquidi e gli immobili risultino destinati agli usi esclusivi della Commissione stessa. Dalla esenzione sono esclusi quei tributi che siano percepiti in remunerazione dei servizi resi; 3) le agevolazioni previste dall'Accordo per l'importazione di oggetti di carattere educativo, scientifico e culturale, adottato a Lake Succes, New York, il 22 novembre 1950, per quanto riguarda il materiale didattico e gli altri oggetti di carattere educativo e culturale, destinati alla realizzazione degli scopi della Commissione.
Accordo - art. 7
Articolo 7. La Commissione presentera' ai due Governi una relazione annuale sulle sue attivita' e sull'utilizzazione dei fondi messi a sua disposizione.
Accordo - art. 8
Articolo 8. La Commissione avra' la sede a Roma; tuttavia essa o uno dei suoi comitati potra' riunirsi in altri luoghi approvati dalla Commissione stessa e le attivita' dei suoi membri o impiegati potranno essere svolte in altri luoghi approvati dalla Commissione.
Accordo - art. 9
Articolo 9. Il presente Accordo potra' venire emendato con scambi di note diplomatiche tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana.
Accordo - art. 10
Articolo 10. (a) Ciascuna delle Parti puo' porre termine al presente accordo notificando all'altra Parte, per iscritto, il suo desiderio di porvi termine. La cessazione dell'Accordo avra', effetto trenta giorni dopo la fine del primo anno accademico italiano successivo alla data di tale notifica. (b) Qualora il presente Accordo abbia termine, tutti i fondi e il patrimonio della Commissione diventeranno di proprieta' del Governo degli Stati Uniti d'America e del Governo della Repubblica italiana, subordinatamente alle condizioni, limitazioni o responsabilita' che eventualmente siano state poste su di essi anteriormente alla cessazione dell'Accordo, e saranno divisi tra di loro in proporzione ai loro rispettivi contributi alla Commissione, versati mentre l'Accordo era in vigore.
Accordo - art. 11
Articolo 11. Il presente Accordo entrera' in vigore dal momento in cui il Governo della Repubblica italiana avra' notificato al Governo degli Stati Uniti d'America che le formalita' richieste dall'ordinamento giuridico italiano sono state soddisfatte. Esso allora sostituira' l'Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo italiano firmato a Roma il 18 dicembre 1948, e successivi emendamenti. In testimonianza di che, i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma in due originali, nelle lingue italiana e inglese, ambedue i testi facenti uguale fede, oggi 15 dicembre 1975. Per il Governo Per il Governo della Repubblica italiana degli Stati Uniti d'America Luigi GRANELLI John VOLPE John RICHARDSON Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO
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