DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1980, n. 293
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 30 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
Visto l'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Ritenuto che le attuali esigenze dell'ordine e della sicurezza pubblica rendono necessario il richiamo di graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri;
Sulla
proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:
Art. 1
E' autorizzato il richiamo alle armi nell'anno 1980 di cinquecento graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri provenienti dal servizio continuativo e collocati in congedo per raggiunti limiti di eta' appartenenti a classi non anteriori al 1923.
Art. 2
Il richiamo sara' effettuato nei modi stabiliti dal Ministro della difesa e per la durata di un anno.
Art. 3
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita e tempestiva comunicazione.
PERTINI LAGORIO - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 luglio 1980
Registro n. 19 Difesa, foglio n. 185
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