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LEGGE 1 luglio 1980, n. 295

Current text a fecha 1980-07-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

È autorizzata, a favore dell'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (UNRWA), la concessione di un contributo di lire 600 milioni ripartito in ragione di lire 200 milioni annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1981.