LEGGE 7 luglio 1980, n. 297

Type Legge
Publication 1980-07-07
Ultimo aggiornamento 1980-07-08
State In force
Source Normattiva
articles 2
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150, concernente la disciplina della produzione, dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali, con le seguenti modificazioni: All'articolo 2 e' aggiunto il seguente comma: La vendita al pubblico della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali di cui al precedente comma, a fini di dolcificazione, puo' essere effettuata solo in farmacia, dietro presentazione di ricetta medica. All'articolo 3, le parole: del precedente articolo 2 sono sostituite dalle seguenti: del primo comma dell'articolo 2. L'articolo 5 e' soppresso.

Art. 2

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle disposizioni contenute nel decreto-legge 25 febbraio 1980, n. 30.

PERTINI COSSIGA - REVIGLIO - LA MALFA - PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

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