LEGGE 7 luglio 1980, n. 297
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
E' convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150, concernente la disciplina della produzione, dell'impiego e dell'importazione della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali, con le seguenti modificazioni: All'articolo 2 e' aggiunto il seguente comma: La vendita al pubblico della saccarina e degli altri edulcoranti artificiali di cui al precedente comma, a fini di dolcificazione, puo' essere effettuata solo in farmacia, dietro presentazione di ricetta medica. All'articolo 3, le parole: del precedente articolo 2 sono sostituite dalle seguenti: del primo comma dell'articolo 2. L'articolo 5 e' soppresso.
Art. 2
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base alle disposizioni contenute nel decreto-legge 25 febbraio 1980, n. 30.
PERTINI COSSIGA - REVIGLIO - LA MALFA - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
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