LEGGE 7 luglio 1980, n. 299

Type Legge
Publication 1980-07-07
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

E' convertito in legge il decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, il secondo comma e' soppresso. All'articolo 2, nel primo comma, le parole: decreto-legge 19 dicembre, sono sostituite con le parole: decreto-legge 29 dicembre; nel terzo comma, sono soppresse le parole: ad eccezione di quelli con i quali siano state concesse indennita' in analogia a quella spettante alle forze di polizia per servizio di istituto; al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: ed alle indennita' in esso previste, operando i relativi conguagli a carico o a favore del personale interessato. All'articolo 9, nel secondo comma, le parole: i loro consorzi ad aziende sono sostituite dalle parole: i loro consorzi ed aziende. All'articolo 11, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: Per la realizzazione delle linee metropolitane, se ragioni di economicita' lo richiedono puo' procedersi all'appalto dell'intera opera con l'acquisizione della copertura finanziaria in base al piano finanziario pluriennale di spesa. All'articolo 16, il secondo comma e' sostituito dal seguente: Se gli enti locali verificano alla chiusura dell'esercizio finanziario 1980 che le aziende speciali di trasporto non hanno potuto contenere la perdita di gestione entro il limite di cui al comma precedente, possono far ricorso alla facolta' di cui al quinto comma qualora siano stati adottati successivamente al 1 gennaio 1980 o si adottino entro il 31 dicembre 1980 adeguati aumenti tariffari e sempreche' la tariffa minima per i percorsi urbani non sia inferiore a lire duecento; dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente: Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, al finanziamento delle somme occorrenti per la ricapitalizzazione, afferente ai bilanci 1979 e precedenti, delle aziende costituite sotto forma di societa' per azioni, quando l'ente locale, o l'insieme di piu' enti locali, riveste la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza, puo' essere provveduto mediante la contrazione di un mutuo la cui annualita' di ammortamento, che dovra' essere iscritta fra le spese correnti fermo il limite di cui al primo comma del successivo articolo 21, e' integralmente rimborsata all'ente o agli enti locali da parte dell'azienda che la iscrive nel proprio bilancio. All'articolo 24, nel secondo comma, dopo la parola: personale, sono aggiunte le parole: nonche' dalla concessione dei miglioramenti economici in applicazione del contratto di lavoro per il triennio 1979-1981. All'articolo 26, nel primo comma, e' aggiunto, in fine, seguente periodo: La tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche in occasione di manifestazioni politico-culturali effettuate dai partiti politici, rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali, e' applicata nella misura ridotta ad un terzo; il secondo comma e' soppresso; nel terzo comma, le parole: dei precedenti commi sono sostituite dalle parole: del precedente comma; al quinto comma, le parole: ai precedenti commi nonche' le parole: dagli stessi commi sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: al primo comma e dallo stesso comma. L'articolo 29 e' sostituito dal seguente: Entro il 30 settembre 1981 i comuni e le province sono tenuti a provvedere ad una verifica straordinaria dei residui attivi e passivi degli esercizi 1980 e precedenti, per eliminare le somme insussistenti o prescritte ed adeguare la contabilita' alle norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421. Prima dell'esame del conto 1980 i consigli degli enti approvano gli elenchi, distinti per capitoli, dei residui da conservare nel conto stesso. Con il provvedimento consiliare di cui al comma precedente: a) sono precisate, per i residui attivi, le azioni da intraprendere dalla giunta per il recupero delle somme dovute all'ente, fissando i termini entro i quali tali azioni devono essere effettuate; b) sono determinate, per i residui passivi, le somme: 1) impegnate nelle forme di legge, non pagate e ancora dovute, relative a spese afferenti agli esercizi 1977 e precedenti che, in deroga all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, verranno conservate nei residui, soltanto se il relativo debito non e' prescritto; 2) impegnate e non ordinate, ovvero ordinate e non pagate, esclusivamente per quanto attiene agli esercizi 1978, 1979 e 1980. La redazione degli elenchi di cui ai precedenti commi deve essere ultimata dagli uffici di ragioneria degli enti entro il 31 maggio 1981. Essi sono sottoposti al preventivo esame dei revisori nominati dal consiglio, per la verifica del conto consuntivo 1980, che li accompagna con una loro relazione. Entro il 31 ottobre 1981 la deliberazione di approvazione del conto consuntivo 1980 viene inoltrata dal segretario dell'ente, assieme ad un certificato contenente i riepiloghi generali del conto raffrontati con la situazione al 31 dicembre 1977, all'organo regionale di controllo, il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sulla deliberazione, ne inoltra copia ai Ministeri dell'interno e del tesoro, ed alla regione, e ne restituisce un esemplare all'ente entro dieci giorni dall'avvenuto esame. Ai disavanzi di amministrazione riferiti al 31 dicembre 1977, per la quota che, dopo le operazioni contabili di cui al primo comma, risulta a chiusura del conto consuntivo 1980, e' data copertura mediante operazioni di mutuo con rate di ammortamento a carico dello Stato, secondo tempi, criteri e procedure stabiliti dal Ministro del tesoro con proprio decreto, sentite l'ANCI e l'UPI. Le somministrazioni di detti mutui devono essere destinate in via prioritaria alla regolarizzazione dei rapporti debitori fra enti locali derivanti da quote di concorso obbligatorio. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, udite l'ANCI e l'UPI, da adottarsi entro il 31 luglio 1980, sono stabilite le modalita' che gli enti interessati devono osservare per attuare la revisione straordinaria dei residui e per la compilazione degli elenchi e della certificazione previsti dal presente articolo. I comuni e le province possono provvedere agli adempimenti di cui al presente articolo prima o contestualmente all'approvazione del conto consuntivo 1979. In tale caso, la verifica straordinaria dei residui si intende riferita agli esercizi 1979 e precedenti e le operazioni di mutuo di cui al sesto comma sono effettuate con riferimento ai disavanzi di amministrazione al 31 dicembre 1977, per la quota che, dopo le operazioni contabili stabilite, risulta a chiusura del conto consuntivo 1979. All'articolo 35, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: Sono esonerati dal pagamento dei diritti di segreteria, di cui al terzo comma, gli istituti di patronato e assistenza sociale di cui alla legge 27 marzo 1980, n. 112, che richiedono atti a fini assistenziali e previdenziali per i propri assistiti. All'articolo 36, nel primo comma, le parole: della CISPEL - Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali sono sostituite dalle seguenti: dell'AICCE - Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa, della FIARO - Federazione italiana associazioni regionali ospedaliere. All'articolo 41, il primo comma e' soppresso.

Art. 2

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, e, sempreche' non siano in contrasto con le norme di tale decreto, gli atti ed i provvedimenti adottati ed i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 662, nonche' del decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 35.

Art. 3

A decorrere dal 1 gennaio 1974 l'indennita' integrativa speciale istituita con la legge 27 maggio 1959, n. 324, corrisposta ai dipendenti degli enti iscritti all'INADEL, gestione previdenza, e' soggetta alla contribuzione previdenziale nella misura massima prevista dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1977, n. 91. In forza dell'assoggettamento contributivo previsto dal comma precedente l'iscritto all'INADEL, gestione previdenza, ha diritto, ove collocato in quiescenza dopo il 31 dicembre 1973, a percepire l'indennita' premio di servizio, ricomprendendo nel calcolo del beneficio l'indennita' integrativa di cui al precedente comma.

Art. 4

Per i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e degli altri fondi o casse, indicati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che chiedano la ricongiunzione di periodi assicurativi presso gli ordinamenti stessi, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge stessa, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ((come successivamente adeguati in base alla normativa vigente)). A tal fine la quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, arrotondati ad anni e mesi interi, e' determinata, per ogni anno da ricongiungere, applicando, sulla retribuzione annua pensionabile riferita alla data di presentazione della domanda, l'aliquota del due per cento. (1) La retribuzione pensionabile di cui al precedente comma e' costituita dagli emolumenti spettanti in attivita' di servizio, considerati ai fini della determinazione della pensione, ivi compresa la tredicesima mensilita', con esclusione dell'indennita' integrativa speciale. Ai fini della eventuale rateazione a carico del richiedente la ricongiunzione, si applicano le norme previste, per i riscatti di periodi e servizi, dai singoli ordinamenti di cui al primo comma, anche per quanto concerne le modalita' di pagamento. Per l'iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro che richieda la ricongiunzione dei periodi assicurativi e che cessi dal servizio senza aver provveduto all'integrale pagamento dell'onere a suo carico, il complessivo debito residuo puo' essere trasformato, previa accettazione dell'interessato, in quota vitalizia passiva, l'importo della quale non puo' eccedere, in ogni caso, la meta' del beneficio derivante dal trattamento pensionistico della ricongiunzione.

PERTINI COSSIGA - PANDOLFI - LA MALFA - ROGNONI - REVIGLIO

Visto, il Guardasigilli: MORLINO ---------------- AGGIORNAMENTO (1)

La Corte costituzionale con sentenza 22 giugno - 7 luglio 1988, n.

764 (in G.U. 1° s.s. 13/07/1988, n. 28) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente

articolo, "nella parte in cui non prevede che il calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione del contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato anche per i dipendenti pubblici di sesso femminile secondo le tabelle

predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge

12 agosto 1962, n. 1338, per i dipendenti di sesso maschile".

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