LEGGE 26 giugno 1980, n. 304

Type Legge
Publication 1980-06-26
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'organico dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 2 della legge 2 dicembre 1975, n. 603, è stabilito come segue: marescialli maggiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 240 marescialli capi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 300 marescialli ordinari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 345 brigadieri e vicebrigadieri. . . . . . . . . . . . . . . . . n. 2.170 appuntati e guardie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 17.171

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.