LEGGE 26 giugno 1980, n. 304
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'organico dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia, di cui all'articolo 2 della legge 2 dicembre 1975, n. 603, è stabilito come segue: marescialli maggiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 240 marescialli capi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 300 marescialli ordinari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 345 brigadieri e vicebrigadieri. . . . . . . . . . . . . . . . . n. 2.170 appuntati e guardie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 17.171
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