DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1980, n. 315

Type DPR
Publication 1980-01-14
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Nell'art. 29, relativo al corso di laurea in scienze politiche, la lettera B) e' cosi' sostituita: B) Per l'indirizzo politico-economico: 1) matematica per economisti; 2) teoria e politica dello sviluppo; 3) scienza delle finanze; 4) diritto commerciale; 5) storia contemporanea.

Art. 2

Nell'art. 58, relativo al corso di laurea in lettere, l'insegnamento complementare di semeiotica per l'indirizzo moderno, contraddistinto col n. 63), cambia denominazione in semiotica.

Art. 3

Nell'art. 60, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, il quintultimo, il terzultimo ed il penultimo comma sono cosi' modificati: Art. 60. - Se la lingua quadriennale scelta e': russa, polacca, serbo-croata (eventualmente ceca, bulgara), la filologia biennale e' la slava, ma si raccomanda che fra le materie complementari a scelta sia presa la filologia romanza a meno che la seconda lingua non sia una del gruppo germanico, per cui e' raccomandabile la filologia germanica. Nel caso che la lingua quadriennale sia la serbo-croata o la bulgara, si raccomanda invece la filologia balcanica. Se la lingua quadriennale scelta e' la neogreca, la filologia biennale e' la bizantina, ma si raccomanda che fra le materie complementari vengano scelte la filologia balcanica, la filologia romanza e la letteratura greca. Se la lingua quadriennale scelta e' l'albanese, la filologia biennale e' la balcanica, ma si raccomanda che fra le materie complementari siano incluse la filologia romanza, la filologia slava e la filologia bizantina.

PERTINI VALITUTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 giugno 1980

Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 292

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.