DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1980, n. 317
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuto che per le particolari esigenze dei servizi di polizia si rende necessario ed urgente disporre il richiamo in servizio temporaneo di un contingente di sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
Visti gli articoli 46 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e 37 della legge 26 luglio 1961, n. 709;
Sulla
proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:
Art. 1
Il Ministro dell'interno e' autorizzato a richiamare in servizio temporaneo, per la durata di un anno, a decorrere dal 10 luglio 1980 un contingente complessivo di tremila sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; qualora perdurino le esigenze di cui in premessa, ha facolta' di prorogare di un ulteriore anno il richiamo del predetto contingente.
Art. 2
Il tempo, i modi e la durata dei richiami saranno stabiliti dal Ministro dell'interno; ciascun richiamo non potra' avere durata superiore ad un anno dalla data di inizio del richiamo stesso, salva la facolta' di proroga di cui all'art. 1.
Art. 3
All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 2510 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1980.
PERTINI ROGNONI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 luglio 1980
Registro n. 12 Interno, foglio n. 178
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