LEGGE 4 luglio 1980, n. 318
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri sono stabiliti come segue: sottufficiali del ruolo speciale per mansioni d'ufficio . . . 600 marescialli d'alloggio maggiori e aiutanti di battaglia . . 3.500 marescialli d'alloggio capi . . . . . . . . . . . . . . . . 3.900 marescialli d'alloggio ordinari . . . . . . . . . . . . . . 3.900 brigadieri e vicebrigadieri. . . . . . . . . . . . . . . . 10.100 appuntati, carabinieri scelti, carabinieri e allievi carabinieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.000 Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84.000 Nell'organico dei marescialli d'alloggio maggiori e aiutanti di battaglia sono compresi 300 marescialli maggiori nominati a cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225.
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