LEGGE 8 luglio 1980, n. 319

Type Legge
Publication 1980-07-08
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Classificazione dei compensi

I compensi dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile si distinguono in onorari e indennità. Gli onorari sono fissi, variabili o commisurati al tempo.

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