LEGGE 4 luglio 1980, n. 325

Type Legge
Publication 1980-07-04
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, è sostituito dal seguente: "Fino a quando le mense ufficiali e sottufficiali di cui al precedente comma non saranno attrezzate in maniera da garantire la partecipazione ad esse di tutti gli aventi diritto, e comunque non oltre il 1980, agli ufficiali, sottufficiali e personale civile potrà essere corrisposto in contanti il controvalore della razione viveri". È convalidata la corresponsione in contanti del controvalore della razione viveri effettuata prima dell'entrata in vigore della presente legge, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 luglio 1980 PERTINI COSSIGA - LAGORIO - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO

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