DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Viste le leggi 26 febbraio 1963, n. 441 e 6 dicembre 1965, n. 1367, che recano modificazioni alla predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici; Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382, concernente le norme sull'ordinamento regionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero e per le regioni; Decreta: E' approvato, con i relativi allegati A, B, C, D ed E, l'unito regolamento di esecuzione delle norme contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. ((11))
PERTINI COSSIGA - ALTISSIMO - MORLINO - ROGNONI - REVIGLIO - MARCORA - BISAGLIA - PRETI - SCOTTI - STAMMATI - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 luglio 1980
Registro n. 29 Sanita', foglio n. 1
Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLE NORME CONTENUTE NELLA LEGGE 30 APRILE 1962, N. 283, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTE LA DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DELLA VENDITA DELLE SOSTANZE ALIMENTARI E DELLE BEVANDE. Art. 1. Norma generale Agli effetti del presente regolamento, il termine "legge" senza ulteriori precisazioni, si intende riferito alla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441 e dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1367. ((11))
Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 2
Art. 2. Oggetto della vigilanza Ai fini della tutela della pubblica salute sono soggetti a vigilanza da parte dell'autorita' sanitaria la produzione, il commercio e l'impiego: 1) delle sostanze destinate all'alimentazione; 2) degli utensili da cucina e da tavola; 3) dei recipienti per conservare le sostanze alimentari, nonche' degli imballaggi e contenitori esterni che, pur non venendo a contatto diretto con le sostanze alimentari, per la natura di queste e per le condizioni di impiego, possono cedere i loro componenti alle sostanze stesse; 4) dei recipienti, utensili ed apparecchi, che possono venire a contatto diretto con le sostanze alimentari nelle normali fasi della produzione e del commercio; 5) dei prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1968-08-03;1255). Sono altresi' soggetti a vigilanza da parte dell'autorita' sanitaria: a) i locali, gli impianti, gli apparecchi e le attrezzature usati nelle varie fasi della produzione e del commercio delle sostanze alimentari; b) il personale addetto alla produzione, al confezionamento e al commercio delle sostanze alimentari; c) i mezzi adibiti al trasporto delle sostanze alimentari. ((11))
Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 3
Art. 3. Individuazione delle autorita' sanitarie competenti La vigilanza di cui all'art. 2 del presente regolamento e' esercitata: 1) dal Ministero della sanita', attraverso i propri organi centrali, ovvero attraverso gli uffici di sanita' marittima e aerea e gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna; 2) dall'organo delle regioni, o delle province autonome di Trento e di Bolzano, competente secondo il rispettivo ordinamento; 3) dai comuni, o loro consorzi, attraverso le unita' sanitarie locali. L'autorita' sanitaria, per l'espletamento dei servizi di vigilanza sull'igiene degli alimenti, si avvale dell'opera del personale all'uopo posto alle proprie dipendenze, nonche' in particolari circostanze, e con l'osservanza delle norme vigenti, di personale di altre amministrazioni, previa intesa con le stesse amministrazioni. ((11))
Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 4
Art. 4 Attivita' informativa e di coordinamento operativo delle autorita' sanitarie periferiche Spetta all'organo regionale o provinciale di cui al n. 2) del precedente art. 3, nell'ambito delle proprie attribuzioni, sentito il direttore del competente istituto incaricato della vigilanza per la repressione delle frodi nella produzione e nel commercio dei prodotti agrari: 1) coordinare la vigilanza di cui all'art. 2 del presente regolamento, attuando unita' di interventi e di criteri nelle ispezioni, nel prelievo dei campioni e nelle denunce; 2) formulare proposte o suggerimenti di ordine tecnico al Ministero della sanita' sulla base dei prelievi effettuati in occasione di interventi di competenza; 3) segnalare al Ministero della sanita' nuove forme di infrazioni riscontrate nell'ambito della vigilanza. ((11))
Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 5
Art. 5. Ambito della vigilanza operativa Gli organi di vigilanza di cui all'art. 3 del presente regolamento, salvo quanto previsto al successivo art. 12, possono procedere in qualsiasi momento ad ispezioni o prelievi di campioni negli stabilimenti, nei laboratori di produzione e confezionamento, nei magazzini, nei depositi, nei mercati, negli spacci di vendita, negli alberghi, ristoranti, trattorie ed altri pubblici esercizi, nonche' nelle mense soggette ad autorizzazione sanitaria ed amministrativa, ed in genere ovunque si distribuiscono a qualsiasi titolo per il consumo e si smerciano sostanze alimentari. La vigilanza si esercita altresi' sulle merci, sia all'atto della spedizione che durante il trasporto, nonche' al loro arrivo a destinazione. Nel caso di trasporti aerei, ferroviari e navali, le operazioni di ispezione o prelevamento si effettuano con l'assistenza del vettore negli impianti di partenza e di arrivo. A tale scopo il personale delle amministrazioni ferroviarie nonche' quello delle imprese di navigazione marittima, aerea, lagunale e fluviale e di trasporto stradale non puo' impedire le ispezioni ed i prelievi di campioni ritenuti necessari dagli organi di vigilanza ne' puo' condizionarne l'esecuzione ad una preventiva autorizzazione amministrativa. ((11))
Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 6
Art. 6. Modalita' e norme di prelevamento dei campioni da sottoporre ad analisi chimica Per il prelievo dei campioni destinati all'analisi chimica, salvo quanto previsto da norme speciali, nonche' dal successivo art. 9, o quando ricorrano particolari esigenze di controllo, si applicano le modalita' stabilite dall'allegato A del presente regolamento. Qualora non sia possibile applicare esattamente le modalita' di cui al comma precedente deve essere fatta espressa menzione, nel verbale di prelevamento, dei motivi che vi hanno ostato. ((11))
Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 7
Art. 7. Contrassegni di identificazione dei singoli campioni Ciascuno dei campioni di cui al precedente art. 6 deve essere costituito di cinque parti equivalenti, ciascuna delle quali deve essere chiusa e sigillata, preferibilmente con piombini e con suggello recante impressa la dicitura dell'ufficio che ha disposto il prelievo. Il responsabile dell'esercizio od un suo rappresentante, o il detentore della merce, ha facolta' di apporvi un proprio timbro o sigillo e di cio' si deve far menzione nel verbale di prelevamento di cui al successivo art. 15. Su ognuna delle parti costituenti il campione deve figurare, oltre all'intestazione dell'ufficio che ha disposto il prelievo, la data del prelievo, la natura della merce prelevata, il numero del verbale di prelevamento, nonche' la firma di chi esegue il prelievo e del responsabile dell'esercizio o di un suo rappresentante o del detentore della merce. Ove questi ultimi dovessero rifiutarsi di firmare, del fatto deve farsi menzione nel verbale di prelevamento. Le indicazioni previste dal terzo comma del presente articolo possono essere riportate anche su di un cartellino assicurato al campione, o alle parti equivalenti che lo compongono, in modo da impedirne il distacco. ((11))
Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 8
Art. 8. Prelevamenti di campioni dalle grandi partite Per eseguire il controllo di grandi partite di prodotti giacenti presso stabilimenti di produzione o depositi, si debbono prelevare campioni sufficientemente rappresentativi, idonei ad accertare i requisiti dell'intera partita. Con le procedure dell'art. 21 della legge, possono essere stabiliti i piani di prelevamento dei campioni. ((11))
Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 9
Art. 9. Adeguamento alle direttive della Comunita' economica europea Fatte salve le competenze stabilite da leggi e regolamenti speciali, il Ministro della sanita', in applicazione di direttive comunitarie, puo', con proprio decreto, apportare modifiche agli allegati al presente regolamento per quanto attiene al prelievo dei campioni. ((11))
Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 10
Art. 10. Prelevamento e conservazione di campioni di sostanze di particolare natura Nel caso di sostanze alimentari, delle quali si debba controllare il contenuto di umidita', e di prodotti che per la loro natura, se posti in recipienti a chiusura ermetica siano soggetti ad alterazione, si applicano le speciali norme di prelevamento di cui all'allegato A, paragrafo 4, del presente regolamento. Il Ministro della sanita', su proposta della commissione di cui all'art. 21 della legge, determina, con proprio decreto, le modalita' di trasporto e conservazione dei campioni di sostanze alimentari da sottoporre a controlli chimici che, per la loro natura, sono soggette a subire alterazioni o variazioni dello stato in cui si trovano all'atto del prelievo. ((11))
Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 11
Art. 11. Operazioni di vigilanza, con prelievo di campioni durante il trasporto delle sostanze alimentari Nel caso di sostanze alimentari nazionali o nazionalizzate contenute in carri ed altri mezzi di trasporto, gli incaricati della vigilanza chiedono l'intervento del vettore, nella persona del rappresentante in loco, ed alla sua presenza provvedono a rimuovere gli eventuali sigilli, ad effettuare le operazioni di prelievo con relativo verbale, nonche' ad apporre nuovi sigilli al carro e ad altro mezzo di trasporto. ((11))
Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 12
Art. 12. Operazioni di vigilanza, con prelievo di campioni durante il trasporto delle sostanze alimentari sotto vincolo doganale o "allo stato estero". Nel caso di trasporto sotto vincolo doganale, le operazioni di ispezione e prelevamento di campioni, salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni per gli alimenti di origine animale e per le sostanze soggette a controlli fitopatologici, si effettuano d'intesa con la dogana, che procede ai prescritti controlli sulle merci oggetto del trasporto il vettore od il suo rappresentante in loco assiste alle operazioni e controfirma il verbale di prelevamento, trattenendone una copia. Altra copia viene trasmessa al mittente ed una al destinatario a cura degli incaricati della vigilanza. Nel caso di sostanze alimentari "allo stato estero" il competente organo della vigilanza sanitaria - previo accertamento di tale condizione da parte delle competenti autorita' doganali - puo' accedere agli spazi doganali, effettuando le operazioni di ispezione e campionamento in collaborazione con il personale del Ministero delle finanze e con l'assistenza del vettore o del suo rappresentante in loco. Nei due casi suddetti le operazioni di ispezione e di campionamento possono essere effettuate, con le medesime garanzie, presso le imprese destinatarie, se le merci sono importate con la procedura semplificata, a termini degli articoli 232 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1973-01-23;43). ((11))
Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 13
Art. 13. Prelevamento di campioni destinati ad analisi e controlli speciali I campioni da sottoporre ad analisi microbiologiche, parassitologiche e ad altri particolari controlli ed accertamenti, che per la loro natura e il loro scopo esigano speciali modalita' di prelevamento, debbono essere prelevati dal personale tecnico appositamente incaricato dall'autorita' sanitaria di cui all'articolo 3 del presente regolamento. ((11))
Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 14
Art. 14. Prelevamento dei campioni destinati alla determinazione delle cariche microbiche Con le ordinanze previste dall'art. 5, lettera c), della legge e dall'art. 69 del presente regolamento, il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', nel determinare i limiti delle cariche microbiche, stabilisce altresi' i criteri di campionamento delle varie sostanze alimentari e le modalita' di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni, nonche' i relativi metodi di analisi. ((11))
Regolamento esecuzione norme contenute nella L. 30 aprile 1962, n. 283-art. 15
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.