DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1980, n. 329
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
L'art. 84, relativo agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie, e' modificato nel senso che i seguenti insegnamenti: microbiologia degli alimenti; virologia (semestrale); tecnica del diserbo (semestrale); mutano rispettivamente la denominazione in quella di: microbiologia dei prodotti alimentari; virologia vegetale (semestrale); tecnica di lotta alle malerbe (semestrale).
Art. 2
L'art. 89, relativo all'ammissione agli esami di laurea, e' sostituito dal seguente: Ai fini dell'ammissione agli esami di laurea e' fatto inoltre obbligo a coloro che stiano compiendo il secondo biennio, di frequentare una delle aziende della fondazione per l'istruzione agraria di Perugia collegata alla facolta'. In dette aziende funzioneranno corsi di applicazione professionale, disciplinati da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Universita' su proposta della facolta'.
Art. 3
L'art. 94, relativo alle modalita' degli esami di laurea, e' sostituito dal seguente: L'esame di laurea consiste: a) nella discussione orale della dissertazione scritta originale di un argomento scelto dal candidato sugli insegnamenti tenuti nel corso per la laurea in scienze agrarie; b) nella discussione orale sopra uno tra due quesiti scelti ugualmente dal candidato.
PERTINI VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 giugno 1980
Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 289
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