LEGGE 23 maggio 1980, n. 333

Type Legge
Publication 1980-05-23
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Iraq per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese italiane ed irachene di trasporto aereo e marittimo, firmato a Bagdad l'8 aprile 1978.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 dell'accordo stesso.

PERTINI COSSIGA - COLOMBO - REVIGLIO - FORMICA - SIGNORELLO

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Accordo - art. 1

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ITALIA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'IRAQ PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DELLE IMPRESE ITALIANE ED IRACHENE DI TRASPORTO AEREO E MARITTIMO. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'IRAQ Animati dal desiderio di concludere un accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di trasporto aereo e marittimo di entrambe le alte Parti contraenti, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Le espressioni usate nel presente accordo hanno il seguente significato: a) per "imprese di trasporto aereo" si intendono le imprese designate da ciascuna delle alte Parti contraenti in conformita' dell'accordo di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica dell'Iraq ed il Governo della Repubblica d'Italia firmato a Bagdad il 31 gennaio 1963; b) per "imprese di trasporto marittimo" si intendono le imprese irachene ed italiane di trasporto marittimo; c) "attivita' di trasporto aereo e marittimo" designa l'attivita' di trasporto di persone, animali, merci e posta, compresa la vendita di biglietti e simili documenti per tale trasporto effettuato dalle imprese menzionate nei precedenti paragrafi a) e b); d) "traffico internazionale" designa ogni attivita' di trasporto per mezzo di una nave o di un aeromobile effettuato da un'impresa irachena o italiana di trasporto aereo o marittimo, ad eccezione del caso in cui il trasporto e' effettuato esclusivamente tra localita' situate soltanto in territorio iracheno o soltanto in territorio italiano.

Accordo - art. 2

Articolo 2. Ciascuna delle alte Parti contraenti esentera' i redditi delle imprese di trasporto aereo e marittimo dall'altra alta Parte contraente, derivanti dal traffico internazionale, da ogni imposta, sia nazionale che locale, applicabile su tali redditi.

Accordo - art. 3

Articolo 3. Il presente accordo e' soggetto a ratifica ed entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica; esso avra' effetto per i redditi derivanti delle attivita' di trasporto aereo e marittimo realizzati a partire dal 1 gennaio 1977.

Accordo - art. 4

Articolo 4. Il presente accordo restera' in vigore a tempo indeterminato. Esso puo' essere denunciato da ciascuna delle alte Parti contraenti mediante un preavviso scritto di 6 mesi e in tal caso esso cessera' di avere effetto a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stato notificato il preavviso. FATTO a Bagdad addi' 8 aprile 1978 in triplice esemplare in lingua italiana, araba ed inglese, i tre testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza prevarra' il testo inglese. Per il Governo della Repubblica italiana Valerio BRIGANTE COLONNA Ambasciatore Per il Governo della Repubblica dell'Iraq Raghib FAHMI Direttore generale Ministero finanze iracheno Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO

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