LEGGE 23 maggio 1980, n. 334

Type Legge
Publication 1980-05-23
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica del Pakistan per evitare la doppia imposizione sui redditi delle imprese di trasporto marittimo ed aereo, firmato a Roma l'8 giugno 1978.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 dell'accordo stesso.

PERTINI COSSIGA - COLOMBO - REVIGLIO - FORMICA - SIGNORELLO

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Accordo - art. 1

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DELLE IMPRESE DI TRASPORTO MARITTIMO ED AEREO. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN Animati dal desiderio di concludere un accordo per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Ai fini del presente accordo: 1. Per "esercizio della navigazione marittima ed aerea" s'intende l'attivita' professionale di trasporto per mare e per via aerea di persone, animali, merci e posta, svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori e armatori o esercenti di navi o aeromobili, ivi compresa la vendita di biglietti di passaggio e analoghi documenti per tale trasporto, nonche' ogni altra attivita' ad esso direttamente connessa. 2. Per "traffico internazionale" si intende ogni attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da un'impresa pakistana o italiana, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente fra localita' situate nel territorio della Repubblica islamica del Pakistan o della Repubblica italiana. 3. Per "imprese pakistane" s'intendono le imprese di Stato pakistane, gli enti pubblici pakistani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti agli effetti fiscali in Pakistan e non residenti in Italia, nonche' le societa' di capitali, le societa' di persone e le associazioni costituite conformemente alle leggi pakistane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio pakistano. 4. Per "imprese italiane" s'intendono le imprese di Stato italiane, gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti agli effetti fiscali in Italia e non residenti in Pakistan, nonche' le societa' di capitali, le societa' di persone e le associazioni costituite conformemente alle leggi italiane aventi la sede della direzione effettiva nel territorio italiano.

Accordo - art. 2

Articolo 2. 1. Il Governo della Repubblica islamica del Pakistan si impegna ad esentare i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, effettuato da imprese italiane esercenti tali attivita', dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Pakistan. 2. Il Governo della Repubblica italiana si impegna ad esentare i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, effettuato da imprese pakistane esercenti tali attivita', dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia. 3. L'esenzione fiscale stabilita nei precedenti paragrafi 1 e 2 si applica anche in favore delle imprese pakistane e delle imprese italiane di trasporto marittimo ed aereo che partecipano a un fondo comune, pool, a un esercizio in comune di trasporto marittimo ed aereo e ad un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito delle predette imprese.

Accordo - art. 3

Articolo 3. 1. Il presente accordo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Islamabad non appena possibile. 2. L'accordo entrera' in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto con riferimento ai redditi realizzati a partire dal 1 gennaio 1970.

Accordo - art. 4

Articolo 4. Il presente accordo restera' in vigore a tempo indeterminato ma potra' essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante preavviso scritto di 6 mesi. In tal caso, esso cessera' di aver effetto dal 1 gennaio successivo a quello di scadenza del preavviso. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli. FATTO a Roma il giorno 8 giugno del 1978 nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana Mario MONDELLO Ambasciatore Per il Governo della Repubblica islamica del Pakistan J. G. KHARAS Ambasciatore Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO

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