← Current text · History

LEGGE 8 luglio 1980, n. 335

Current text a fecha 1980-08-02

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

All'Associazione nazionale delle guardie di pubblica sicurezza, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1970, n. 820, e sottoposta alla vigilanza e tutela del Ministero dell'interno, possono essere concesse sovvenzioni entro un limite massimo di L. 12.000.000 per esercizio finanziario, a partire dall'anno 1978.