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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1980, n. 339

Current text a fecha 1981-03-25

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato con decreto del Presidente della P pubblici 7 agosto 1973, 909 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Ancona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli Atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonche' delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla

proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 17, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in oncologia. Scuola di specializzazione in oncologia Art. 18. - La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso l'istituto di anatomia patologica e conferisce il diploma di specialista in oncologia. Art. 19. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 20. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorita' competente. Art. 21. - La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Art. 22. - ((Il numero massimo degli allievi e' di quindici per anno di corso, e complessivamente di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi.)) Art. 23. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 24. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: patologia generale dei tumori (I); oncologia sperimentale (I); anatomia ed istologia patologica dei tumori (I); epidemiologia dei tumori; cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria; immunologia dei tumori. 2° Anno: patologia generale dei tumori (II); oncologia sperimentale (II); anatomia e istologia patologica dei tumori (II); citodiagnostica dei tumori; prevenzione clinica e tecniche diagnostiche e di laboratorio; radiodiagnostica dei tumori; oncologia medica (I); oncologia chirurgica (I). 3° Anno: oncologia medica (II); oncologia chirurgica (II); radioterapia dei tumori; oncologia dell'apparato genitale femminile; oncologia pediatrica; principi di riabilitazione oncologica; organizzazione della lotta contro i tumori. Ogni scuola deve provvedere ad organizzare seminari e conferenze su specifici argomenti con l'integrazioni di quelli elencati nello statuto. Art. 25. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche e' obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno e' condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Per le materie a corso pluriennale l'esame e' sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Art. 26. - Al termine del triennio per ottenere il diploma i candidati devono presentare una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.(1)

PERTINI VALITUTTI

Visto, il Guardasigilli: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 giugno 1980

Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 294 ---------------- AGGIORNAMENTO (1)

Il D.P.R. 31 ottobre 1980, n. 1076 ha disposto (con l'articolo unico) che " Il dispositivo del decreto del Presidente della

Repubblica 20 febbraio 1980, n. 339, deve intendersi riferito al riordinamento della scuola di specializzazione in oncologia dell'Universita' di Ancona e non all'istituzione."