LEGGE 8 luglio 1980, n. 342
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i protocolli del 1978 che prorogano per la quarta volta la convenzione sul commercio del grano e la convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 26 aprile 1978.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 9 e IX dei protocolli stessi.
Art. 3
In attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunita' economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunita', alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana, con imputazione della relativa spesa alla gestione finanziaria di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.
Art. 4
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 9 miliardi, si provvede con le disponibilita' del capitolo 4532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979 e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.
PERTINI COSSIGA - COLOMBO - LA MALFA - PANDOLFI - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Protocoles
PROTOCOLES de 1978 portant quatrieme prorogationde la Convention sur lecommerce duble' et de la Convention relative a l'aide alimentaire constituant l'Accord international sur le ble' de 1971 Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nei protocolli, fra cui il testo in lingua francese. PROTOCOLLI del 1978 che prorogano per la quarta volta la Convenzione sul commercio del grano e la Convenzione relativa all'aiuto alimentare costituenti l'Accordo internazionale sul grano del 1971 PREAMBOLO La Conferenza incaricata di stabilire i testi dei Protocolli del 1978 che prorogano per la quarta volta le Convenzioni che costituiscono l'Accordo internazionale sul grano del 1971; Considerando che l'Accordo internazionale sul grano del 1949 e' stato riveduto, rinnovato o prorogato nel 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974, 1975 e 1976; Considerando che l'Accordo internazionale sul grano del 1971, composto di due strumenti giuridici distinti, la Convenzione sul commercio del grano del 1971 da un lato e la Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971 dall'altro, che sono state tutte e due nuovamente prorogate mediante Protocollo nel 1976, cessa di essere in vigore il 30 giugno 1978; Ha stabilito i testi dei Protocolli del 1978 che prorogano per la quarta volta la Convenzione sul commercio del grano del 1971 la Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971. PROTOCOLLO del 1978 che proroga per la quarta volta la Convenzione sul commercio del grano del 1971 I Governi parti del presente Protocollo, Considerando che la Convenzione sul commercio del grano del 1971 (denominata piu' avanti "la Convenzione") dell'Accordo internazionale sul grano del 1971, che e' stato nuovamente prorogato mediante Protocollo nel 1976, cessa di essere in vigore il 30 giugno 1978, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1. (Proroga, scadenza e risoluzione della Convenzione). Con riserva delle disposizioni dell'articolo 2 del presente Protocollo, la Convenzione rimarra' in vigore, tra le parti del presente Protocollo, sino al 30 giugno 1979 essendo tuttavia inteso che, se un nuovo accordo internazionale in materia di grano entra in vigore prima del 30 giugno 1979, il detto Protocollo restera' in vigore fino all'entrata in vigore del nuovo accordo.
Protocollo - art. 2
ARTICOLO 2. (Disposizioni della Convenzione rese inoperanti). Le seguenti disposizioni della Convenzione sono considerate inoperanti a datare dal 1 luglio 1978: a) il paragrafo 4 dell'articolo 19; b) gli articoli da 22 a 26 incluso; c) il paragrafo 1 dell'articolo 27; d) gli articoli da 29 a 31 incluso.
Protocollo - art. 3
ARTICOLO 3. (Definizione). Qualsiasi menzione, nel presente Protocollo, del "Governo" oppure dei "Governi", e' ritenuta valida anche per la Comunita' economica europea (denominata piu' avanti "la Comunita'"). Ne consegue che qualsiasi menzione, nel presente Protocollo, della "firma" o del "deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione" o di uno "strumento di adesione" o di una "dichiarazione di applicazione provvisoria" da parte di un Governo e', nel caso della Comunita', ritenuta valida anche per, la firma o per la dichiarazione di applicazione provvisoria in nome della Comunita' da parte della sua autorita' competente nonche' per il deposito dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale della Comunita' per la conclusione di un accordo internazionale.
Protocollo - art. 4
ARTICOLO 4. (Disposizioni finanziarie). La quota iniziale di ogni membro esportatore o di ogni membro importatore che aderisce al presente Protocollo in conformita' alle disposizioni della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 7 del suddetto Protocollo viene fissata dal Consiglio in proporzione al numero dei voti che gli saranno attribuiti e del periodo residuo dell'anno agricolo; tuttavia, le quote fissate per gli altri membri esportatori e per gli altri membri importatori sotto il titolo dell'anno agricolo in corso non vengono modificate.
Protocollo - art. 5
ARTICOLO 5. (Firma). Il presente Protocollo sara' aperto, a Washington, dal 26 aprile 1978 al 17 maggio 1978 incluso, alla firma dei Governi dei paesi parti della Convenzione prorogata mediante il Protocollo del 1976 oppure provvisoriamente considerati come parti di quest'ultima, alla data del 23 marzo 1978, o membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, e sono elencati nell'allegato A o nell'allegato B della Convenzione.
Protocollo - art. 6
ARTICOLO 6. (Ratifica, accettazione, approvazione o conclusione). Il presente Protocollo e' sottoposto alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione ed alla conclusione di ciascuno dei Governi firmatari in conformita' delle rispettive procedure costituzionali od istituzionali. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America al piu' tardi il 23 giugno 1978, rimanendo tuttavia inteso che il Consiglio puo' concedere una o piu' proroghe del termine a ogni Governo firmatario che a tale data non avra' depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione.
Protocollo - art. 7
ARTICOLO 7. (Adesione). 1) Il presente Protocollo rimarra' aperto: a) fino al 23 giugno 1978, all'adesione del Governo di qualsiasi paese membro indicato a tale data negli allegati A o B della Convenzione, rimanendo tuttavia inteso che il Consiglio puo' concedere una o piu' proroghe del termine a ogni Governo che non avra' depositato il proprio strumento alla data indicata; b) dopo il 23 giugno 1978, all'adesione del Governo di qualsiasi paese membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue istituzioni specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica a quelle condizioni che il Consiglio riterra' appropriato, alla maggioranza dei due terzi almeno dei voti espressi dai membri esportatori e dei due terzi almeno dei voti espressi dai membri importatori. 2) L'adesione ha luogo con il deposito di uno strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America. 3) Quando viene fatta menzione, ai fini dell'applicazione della Convenzione e del presente Protocollo, dei membri indicati negli allegati A o B della Convenzione, ogni membro il cui Governo ha aderito alla Convenzione, nelle condizioni prescritte dal Consiglio o al presente Protocollo conformemente alla lettera b) del paragrafo 1 del presente articolo, sara' ritenuto elencato nell'allegato appropriato.
Protocollo - art. 8
ARTICOLO 8. (Applicazione provvisoria). Ogni Governo firmatario puo' depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria del presente Protocollo. Qualsiasi altro Governo che soddisfi le condizioni necessarie alla firma del presente Protocollo o la cui domanda d'adesione sia stata approvata, dal Consiglio, puo' anch'egli depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria. Ogni Governo che depositi una dichiarazione del genere applica provvisoriamente il presente Protocollo e viene considerato provvisoriamente come se ne fosse.
Protocollo - art. 9
ARTICOLO 9. (Entrata in vigore). 1. Il presente Protocollo entrera' in vigore, tra i Governi che avranno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione, oppure dichiarazioni di applicazione provvisoria, in conformita' degli articoli 6, 7 e 8 del presente Protocollo prima del 23 giugno 1978, alle seguenti condizioni: a) il 24 giugno 1978, per tutte le disposizioni della Convenzione che non siano quelle previste dagli articoli da 3 a 9 compreso e 21; b) il 1 luglio 1978, per gli articoli da 3 a 9 compreso e 21 della Convenzione, a condizione che tali strumenti di ratifica di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione, o tali dichiarazioni di applicazione provvisoria, siano stati depositati al 23 giugno 1978 al piu' tardi, in nome dei Governi che rappresentano i membri esportatori in possesso di almeno il 60 per cento dei voti enumerati all'allegato A e che rappresentano i membri importatori in possesso di almeno il 50 per cento dei voti enumerati all'allegato B, oppure che sarebbero in possesso delle suddette percentuali se fossero parti della Convenzione a tale data. 2. Il presente Protocollo entra in vigore, per ogni Governo che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione dopo il 23 giugno 1978, in conformita' delle disposizioni pertinenti del presente Protocollo, alla data del suddetto deposito, essendo inteso che nessuna delle parti del suddetto Protocollo entrera' in vigore per tale Governo prima di entrare in vigore per altri. Governi, in virtu' dei paragrafi 1 o 3 del presente articolo. 3. Se il presente Protocollo non entra in vigore in conformita' delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i Governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione, oppure dichiarazioni di applicazione provvisoria, potranno, di comune accordo, decidere che esso entrera' in vigore tra i Governi che avranno depositato strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione, oppure dichiarazioni di applicazione provvisoria.
Protocollo - art. 10
ARTICOLO 10. (Notifica da parte del Governo depositario). Il Governo degli Stati Uniti d'America, in qualita' di Governo depositario, notifichera' a tutti i Governi firmatari e aderenti ogni norma, ratifica, accettazione, approvazione, conclusione, applicazione provvisoria del presente Protocollo, ed ogni adesione, nonche' qualsiasi notifica e qualsiasi preavviso ricevuti in conformita' delle disposizioni dell'articolo 27 della Convenzione ed ogni dichiarazione e notifica ricevute in conformita' delle disposizioni dell'articolo 28 della Convenzione.
Protocollo - art. 11
ARTICOLO 11. (Copia certificata conforme del Protocollo). Non appena possibile, dopo l'entrata in vigore definitiva del presente Protocollo, il Governo depositario indirizzera' una copia certificata conforme del suddetto Protocollo nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per la registrazione in conformita' dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Ogni emendamento al presente Protocollo sara' parimenti comunicata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Protocollo - art. 12
ARTICOLO 12. (Rapporti tra il Preambolo ed il Protocollo). Il presente Protocollo comprende il Preambolo dei Protocolli del 1978 che prorogano per la quarta volta l'Accordo internazionale sul grano del 1971. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine dai loro Governi o dalle loro autorita' rispettive, hanno firmato il presente Protocollo alla data indicata a fronte della propria firma. I testi del presente Protocollo nelle lingue inglese, spagnolo, francese e russa fanno ugualmente fede. I testi originari saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America il quale ne trasmettera' copia certificata conforme ad ogni Governo firmatario od aderente, nonche' al Segretario esecutivo del Consiglio. (Seguono le firme).
Protocollo - art. I
PROTOCOLLO del 1978 che proroga per la quarta volta la Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971 Le parti del presente Protocollo, Considerando che la Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971 (denominata piu' avanti "la Convenzione") dell'Accordo internazionale sul grano del 1971, prorogato con Protocollo nel 1976, scade il 30 giugno 1978, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I. (Proroga, scadenza e risoluzione della Convenzione). Con riserva delle disposizioni dell'articolo II del presente Protocollo, la Convenzione rimarra' in vigore tra le parti del suddetto Protocollo fino al 30 giugno 1979, essendo tuttavia inteso che, se un nuovo accordo in materia di aiuto alimentare entrera' in vigore prima del 30 giugno 1979, il presente Protocollo rimarra' il vigore soltanto fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo.
Protocollo - art. II
ARTICOLO II. (Disposizioni della Convenzione rese inoperanti). Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo II, del paragrafo 1 dell'articolo III e degli articoli da VI a XIV incluso della Convenzione sono considerate inoperanti a datare dal 1 luglio 1978.
Protocollo - art. III
ARTICOLO III. (Aiuto alimentare internazionale). 1. Le parti del presente Protocollo hanno convenuto di fornire, a titolo di aiuto alimentare ai paesi in via di sviluppo, grano, cereali secondari o i loro prodotti derivati, propri al consumo umano e di un tipo e di una qualita' accettabili, oppure l'equivalente in contanti per gli importi annui minimi specificati al successivo paragrafo 2. 2. Il contributo annuo minimo di ciascuna delle parti del presente. Protocollo e' fissato come segue: Tonnellate metriche Argentina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.000 Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225.000 Canada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495.000 Comunita' economica europea . . . . . . . . . . . . . . 1.287.000 Stati Uniti d'America . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.890.000 Finlandia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.000 Giappone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225.000 Svezia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000 Svizzera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.000 3. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, ogni parte che avra' firmato il suddetto Protocollo in conformita' delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo V oppure che vi avra' aderito in conformita' delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo VII sara' ritenuta elencata al paragrafo 2 dell'articolo III, con il contributo minimo che le sara' assegnato in conformita' delle disposizioni pertinenti dell'articolo V o dell'articolo VII di questo Protocollo.
Protocollo - art. IV
ARTICOLO IV. (Comitato per l'aiuto alimentare). Sara' istituito un Comitato per l'aiuto alimentare che sara' formato dalle parti indicate al paragrafo 2 dell'articolo III del presente Protocollo, nonche' da quelle che diventeranno parti di tale Protocollo. Il Comitato designera' un presidente ed un vice presidente.
Protocollo - art. V
ARTICOLO V. (Firma). 1. Il presente Protocollo verra' aperto, a Washington, dal 26 aprile 1978 al 17 maggio 1978 incluso, alla firma dei Governi dell'Argentina, dell'Australia, del Canada, degli Stati Uniti d'America, della Finlandia, del Giappone, della Svezia e della Svizzera nonche' della Comunita' economica europea e dei suoi Stati membri, con la riserva che essi firmino tanto il presente Protocollo quanto il Protocollo del 1978 che proroga per la quarta volta la Convenzione sul commercio del grano del 1971. 2. Il presente Protocollo sara' anche aperto, alle stesse condizioni, alla firma di ciascuna delle parti della Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1967, non indicate al paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che il suo contributo sia almeno uguale a quello che aveva; sottoscritto nella Convenzione sull'aiuto alimentare del 1967.
Protocollo - art. VI
ARTICOLO VI. (Ratifica, accettazione, approvazione o conclusione). Il presente Protocollo viene sottoposto alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione od alla conclusione di ciascuna delle parti firmatarie in conformita' delle loro procedure costituzionali od istituzionali, con la riserva che ciascuna di esse ratifichi, accetti, approvi o concluda anche il Protocollo del 1978 che proroga per la quarta volta la Convenzione relativa al commercio del grano del 1971. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America il 23 giugno 1978 al piu' tardi, essendo inteso che il Comitato per l'aiuto alimentare puo' concedere una o piu' proroghe del termine ad ogni firmatario che non avra' a tale data depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione.
Protocollo - art. VII
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