LEGGE 8 luglio 1980, n. 343
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministero dell'interno è autorizzato a reclutare annualmente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nei limiti delle vacanze esistenti nel relativo ruolo organico, un contingente di guardie di pubblica sicurezza ausiliarie tratte dai giovani iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, nello stesso anno in cui ne facciano domanda, qualora abbiano ottenuto il nulla osta dalle competenti autorità militari. Essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. L'entità del contingente da reclutare viene stabilita annualmente con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa. Il servizio delle guardie di pubblica sicurezza ausiliarie è, a tutti gli effetti, servizio militare di leva; la sua durata è uguale alla ferma di leva per l'Esercito. Le guardie di pubblica sicurezza ausiliarie sono assegnate ad istituti di istruzione per un addestramento militare e tecnico-professionale della durata di quattro mesi. Nel successivo impiego dovrà tenersi conto del loro particolare grado di addestramento. Il servizio verrà svolto possibilmente nella regione o nelle aree regionali ove risiede la guardia ausiliaria di pubblica sicurezza.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.