DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1980, n. 348
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Catania e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla
proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
Lo statuto dell'Universita' di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 176 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunta la scuola di specializzazione in genetica medica.
Art. 2
Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in genetica medica: Scuola di specializzazione in genetica medica Art. 265. - La scuola di specializzazione in genetica medica ha sede presso l'istituto di biologia generale e conferisce il diploma di specialista in genetica medica. Art. 266. - La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della disciplina o, in mancanza, al professore di ruolo, o fuori ruolo di disciplina affine. Art. 267. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorita' competente. Art. 268. - La durata del corso di studi e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Art. 269. - Il numero massimo degli allievi e' di cinque per anno di corso e complessivamente di quindici iscritti per l'intero corso di studi. Art. 270. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 271. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: biologia generale; patologia generale; chimica biologica; genetica generale; genetica statistica. 2° Anno: biologia molecolare; genetica umana; farmacogenetica; genetica clinica I; laboratorio di genetica clinica I. 3° Anno: citogenetica; eugenetica; genetica clinica II; laboratorio di genetica clinica II. Art. 272. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni e' obbligatoria. Art. 273. - Alla fine di ogni corso gli allievi per essere iscritti agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Art. 274. - Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in genetica medica, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e nell'espletamento di nuove pratiche.
PERTINI VALITUTTI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 giugno 1980
Registro n. 61 Istruzione, foglio n. 300
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